Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19404 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19404 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOURAYA EL MILOUDI N. IL 01/01/1969
avverso la sentenza n. 2893/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/03/2015

Bouraya El Miloudi ricorre avverso la sentenza 14.4.14 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 6.11.12 del Tribunale di Como-sezione di Cantù con la quale è stato
condannato, per i reati di minaccia grave e ingiurie, unificati ex art.81 cpv. c.p. – alla pena di mesi
quattro di reclusione.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per

Saadia, risultate contraddittorie, pregne di astio e incerte su chi tra i due originari imputati avesse
pronunciato le frasi minacciose e ingiuriose.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata derubricazione del reato di minaccia grave in quello di
minaccia semplice, in considerazione dell’unicità della condotta, mai più ripetutasi, e, con il terzo
motivo, si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate nonostante il buon
comportamento processuale dell’imputato ed il suo inserimento nel tessuto sociale.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia in quanto sostanzialmente
reiterativo delle doglianze già formulate con l’atto di appello e compiutamente esaminate dai
giudici di secondo grado, sia perché manifestamente infondato, avendo i giudici territoriali, con
motivazione congrua ed immune da censure di illogicità, evidenziato come la responsabilità
dell’imputato risposi sulle dichiarazioni della p.o. — la cui attendibilità è adeguatamente
argomentata — da cui emergeva la fattiva partecipazione del prevenuto ai fatti oggetto del processo,
avendo il medesimo aggiunto la frase, di contenuto gravemente intimidatorio, a
quelle, parimenti minacciose, proferite dal cugino Abdelkader (coimputato non impugnante),
ponendo fine al suo comportamento illecito solo in seguito al sopraggiungere di un collega di lavoro
della p.o.
Del tutto legittimamente, poi , sono state negate all’odierno ricorrente le invocate attenuanti
generiche dell’indole aggressiva e dei precedenti penali dell’imputato, trattandosi di parametro
considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p.

essere la responsabilità basata sulle sole dichiarazioni della p.o., ex moglie dell’imputato, Bouraya

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 20 marzo 2015

della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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