Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19404 del 17/01/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19404 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
c/
LAN DAJIN nato il 25/06/1974
nel procedimento a carico di quest’ultimo
avverso l’ordinanza del 07/09/2017 del TRIB. LIBERTA di FORLI’
sentita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
Data Udienza: 17/01/2018
Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Lignola Ferdinando, ha
concluso chiedendo la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza, emessa in data 11/09/2017, il Tribunale di Forlì, in accoglimento del
riesame proposto nell’interesse di Hu Yunshan e Chen Meixia, disponeva il dissequestro delle
patenti di guida di categoria B dagli stessi conseguita, rigettando, per il resto, le richieste,
110, 48 e 480, cod. pen., per aver determinato, in concorso fra loro, il conseguimento, presso
l’Autoscuola Romagna di Gambettola, di patenti di guida, di categoria B, inducendo in errore il
pubblico ufficiale attestatore, tramite il superamento della prova scritta, effettuato con un
collegamento esterno e ausili informatici( fatti commessi, in Forlì, nel mese di luglio 2017).
Per l’effetto, il Tribunale confermava il decreto di sequestro impugnato, emesso dal G.I.P. del
Tribunale di Forlì, e condannava gli istanti al pagamento delle spese del procedimento.
2. Lan Dajin, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui allega la
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), con riferimento ad una motivazione meramente
apparente. Per la precisione, secondo il ricorrente, la giurisprudenza di legittimità riconduce la
totale mancanza o incoerenza della motivazione alla violazione di legge. Nella fattispecie, il
giudice della cautela aveva evidenziato la relazione di ospitalità, esistente tra l’odierno
ricorrente e il coimputato Hu Lorenzo, oltre a frequenti contatti telefonici, tra i due soggetti.
Non era stata indicato alcun elemento probatorio, a sostegno del fumus, circa la commissione
del reato da parte del ricorrente. I dati, relativi ai collegamenti con l’esterno, avvenuti durante
l’espletamento della prova scritta, non riguardano la posizione dell’imputato, ragion per cui il
riferimento, nel provvedimento impugnato, a plurimi elementi, a carico del ricorrente, non
avrebbe fondamento, rimanendo, in ogni caso, indimostrato l’espletamento di una prova
d’esame illegittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è palesemente infondato e in quanto tale inammissibile.
Dal provvedimento impugnato, considerato nel suo complesso, si evince che a seguito di
intervento della polizia stradale di Forlì, allertata da parte di un istruttore preposto alla prova di
teoria per il conseguimento della patente di categoria B), si è accertato l’esistenza di un
collegamento audiovisivo, tra il candidato, durante la prova di esame, presso la motorizzazione
civile di Forlì, e il coimputato, Hu Lorenzo, che, congiuntamente a Hu Yongrui, stazionava a
bordo di una vettura, intestata al padre dei due indagati, e, tramite apparati audiovisivi,
comunicava, nel corso di conversazioni telefoniche, all’interno degli uffici della motorizzazione
civile, le risposte ai quesiti d’esame, previa ricerca sui siti internet. Tali attività costituivano
avanzate da Lan Dajin, Schen Zhenping e Zu Jinhai, indagati, per il reato di falso ideologico, ex
oggetto di ulteriori riscontri, ad opera della polizia stradale, a carico di Hu Lorenzo, sorpreso
nell’atto di espletare comunicazioni di natura analoga alle prime, dopo di che ulteriori indagini,
compiute successivamente, avevano consentito il coinvolgimento di plurimi cittadini, di
nazionalità cinese, oltre all’accertamento di una serie di accorgimenti, quali il ricorso alla
medesima autoscuola, situata nella località di residenza di Hu Lorenzo, e pratiche incentrate su
relazioni di ospitalità corrispondenti all’indirizzo dei fratelli Hu, costantemente prossimi alla
Motorizzazione Civile, durante le varie prove d’esame espletate dai candidati, circostanze,
queste, emerse dai tabulati telefonici e dalle celle agganciate dalle utenze telefoniche in uso
Relativamente alla posizione dell’odierno ricorrente, afferma il tribunale del riesame, dalla
relazione si evince: che egli ha conseguito la patente di giuda presso l’autoscuola in questione;
che la dichiarazione di ospitalità, dal medesimo allegata alla pratica, risulta corrispondente
all’indirizzo degli imputati Hu; e che risultano contatti frequenti, di natura telefonica, con il
coimputato Hu Lorenzo, concomitanti temporalmente con la data di espletamento della prova
d’esame da parte del prevenuto.
La sovrapponibilità di questa situazione, rispetto a tutte le altre, oggetto d’indagine, conduce
naturalmente ad una catalogazione degli elementi probatori, raccolti nell’ambito dell’odierno
procedimento, come interamente riconducibili alla posizione dell’odierno ricorrente, quale
usufruitore dei servizi descritti e quindi concorrente nel reato contestato.
2. Alla luce delle considerazioni svolte si deve ritenere che sussista il fumus, richiesto per la
conferma del decreto di sequestro, con conseguente inammissibilità del ricorso e contestuale
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, che si
reputa equo stimare in C 2.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di C 2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/01/2018.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Caterina Mazzitelli
Paolo Antonio Bruno
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agli indagati, nonché dalle conversazioni telefoniche eseguite tramite chat.