Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19404 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19404 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
PILI MARCELLINO
avverso il provvedimento n. 3409/2010 GIP TRIBUNALE di
PERUGIA, del 19/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/01/2014
OSSERVA
Pili Marcellino propone istanza di rimessione del processo pendente nei suoi
confronti di fronte all’Autorità giudiziaria di Perugia , affermando che il Gip
Avenoso ha commesso una serie di abusi e che tra l’Ufficio Gip , la Corte d’appello
di Perugia e la Procura vi è un sodalizio per la copertura totale degli abusi commessi
dai Gip .
infondati ,in considerazione dell’intrinseca inverosimiglianza degli assedi formulati
dal richiedente e della mancanza di elementi di riscontro. Non risultano neanche
effettuate le prescritte notifiche.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del richiedente
al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila , determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle
spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di
euro duemila
Così deciso in Roma il 15-1-14 .
L’istanza va dichiarata inammissibile , in quanto basata su motivi manifestamente