Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19403 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19403 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIARELLI VIRGILIA N. IL 10/05/1967
avverso la sentenza n. 4969/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/03/2015

Ciarelli Virgilia ricorre avverso la sentenza 5.6.14 della Corte di appello di Milano con la quale, in
parziale riforma di quella in data 6.3.13 del locale tribunale, è stato dichiarato estinto per
prescrizione il reato di cui all’art.650 c.p. ed è stata ridotta la pena ad, un mese di reclusione per i
reati di minaccia, ingiurie e percosse.
Deduce la ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per carenza di

merito riproponendo le argomentazioni del giudice di primo grado.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.’
Alla inammissibilità del ricorsó ‘segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P .Q.M.’
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 marzo 2015

motivazione in ordine al mancato accoglimento dei motivi di gravame, disattesi dalla Corte di

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