Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19403 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 19403 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile MINICOZZI GAETANO nato il 24/12/1953 a PADULI
nel procedimento a carico di:
MAZZEO DAVIDE nato il 11/12/1981 a BENEVENTO
MAZZEO VINCENZO nato il 10/09/1969 a BENEVENTO

avverso la sentenza del 08/06/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA
Il Proc. Gen. conclude: si proceda alla correzione dell’errore materiale.
Udito il difensore

Data Udienza: 17/01/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. .Lignola Ferdinando, ha
concluso, chiedendo disporsi la correzione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 8/06/2017, la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato
inammissibile il ricorso, presentato da Minicozzi Gaetano, condannando il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa

A seguito di segnalazione del componente del collegio, relatore ed estensore della relativa
sentenza, dott.ssa Caterina Mazzitelli, è stata fissata l’odierna udienza, onde procedere alla
correzione di errori materiali, essendo necessario precisare che la declaratoria di
inammissibilità riguarda, “i ricorsi”, presentati da Minicozzi Gaetano e Minicozzi Roberto,
anziché “un ricorso”, e che la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende è emessa nei confronti di “ciascun
ricorrente”, anziché del “ricorrente”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dalla lettura degli atti di causa, acquisiti nelle more del procedimento, emerge che era
stato presentato dal comune difensore un ricorso per cassazione congiunto, in favore di
Minicozzi Gaetano e Minicozzi Roberto, sicchè è corretto procedere alle correzioni, indicate in
dispositivo e nella premessa in fatto, in relazione all’intestazione, che dovrà tener conto di
entrambi i ricorrenti, e al dispositivo della sentenza, implicante la condanna di ciascuno dei due
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione, stabilita dalla Corte, in
favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dispone correggersi l’intestazione ed il dispositivo della sentenza di questa sezione n.
820/2017 nel senso che ove si legge “ricorrente Minicozzi Gaetano” e “condanna il ricorrente
alle conseguenziali statuizioni “si scriva e si legga “Minicozzi Gaetano e Roberto” e, nel
dispositivo, “dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende”.
Così deciso il 17/01/2018

delle ammende.

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