Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19403 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19403 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAVRILA MIHAITA N. IL 12/03/1978
avverso la sentenza n. 536/2013 TRIBUNALE di PERUGIA, del
16/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/01/2014

OSSERVA
Gravila Mihaita ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp,
dal Tribunale di Perugia , in data 16-3-13, per i reati di cui agli artt 337-582-585 cp
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa
applicazione dell’art 129 cpp , poiché l’unica condott ascritta al’imputato è un
generico tentativo di colpire gli agenti e l’aver dato dei pugni contro le porte delle
ufficio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché le doglianze formulate non rientrano
nel nunnerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili
di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . Nel caso
di specie, la motivazione del giudice è del tutto coerente con le linee concettuali
proprie dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp ,
avendo il giudice dato atto dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad una
sentenza di proscioglimento ex art 129 cpp , essendosi accertato che le condotte
tenute dall’imputato sono riconducibili alle fattispecie criminose di cui agli art 337,
582 , 585 , 576 cp.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 15-1-14.

celle. Peraltro gli operanti avevano ormai terminato di espletare gli atti del proprio

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