Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19402 del 18/12/2017
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19402 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TANZI RODOLFO
avverso il provvedimento del 09/06/2017 del TRIBUNALE di PARMA
sentita la relazione svolta dal Consi iere DUARDO DE GREGORIO;
lette/seRfite le conclusioni del PG
Oefz.
(Z.C:
Data Udienza: 18/12/2017
RITENUTO IN FATTO
I! Tribunale di Parma, investito della richiesta di restituzione nel termine presentata dalla difesa
della parte civile ha trasmesso gli attGai sensi dell’art 175/4 cpp, a questa Corte competente a
decidere sull’impugnazione, trattandosi di processo celebrato in primo grado davanti al Giudice
di pace ed in appello davanti al Tribunale monocratico.
1. La difesa della parte civile aveva presentato l’istanza di restituzione nel termine ai sensi
dell’art 175 cpp, non avendo ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di
appello, poiché l’ufficiale giudiziario incaricato aveva riportato nella relata che la notifica era
Ha depositato requisitoria scritta il PG, con la quale ha chiesto l’inammissibilità dell’istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta è inammissibile.
Deve osservarsi che nell’istanza rivolta al Tribunale di Parma, su cui questa Corte è chiamata a
pronunziarsi ai sensi dell’ad 175/4 cpp, la difesa neppure ha dedotto la sussistenza del caso
fortuito o della forza maggiore, che in astratto legittimerebbero l’istanza, restando così priva di
ogni giustificazione la rilevata mancata presenza del difensore all’indirizzo ove l’ufficiale
giudiziario si era recato per la notifica del decreto di citazione in appello; sul punto l’istante si è
limitato a sottolineare che era stata apposta dall’ufficiale giudiziario incaricato l’insolita dicitura,
per la quale la notifica del decreto era stata omessa, per essere il destinatario non più presente
all’indirizzo, come da informazioni assunte in loco, ma neppure ne ha prospettato l’erroneità.
Per altro verso nella richiesta di restituzione nel termine non è stata dedotta la mancata
conoscenza della sentenza di appello, né evidenziati elementi utili per valutare la tempestività
della richiesta, che, ai sensi dell’ad 175/1 cpp, deve essere presentata entro dieci giorni da
quello nel quale è cessato il caso fortuito o la forza maggiore.
Il difensore, che ha dedotto la nullità della sentenza di assoluzione dell’imputata ai sensi dell’ad
178 cpp, pertanto, è mancato completamente all’onere di provare le circostanze che avrebbero
integrato il caso fortuito o !a forza maggiore e che gli avrebbero impedito di essere presente
nell’indirizzo presso il quale era stata tentata la notifica del decreto di citazione in appello.
Sez. 2, Sentenza n. 44509 del 07/07/2015 Cc. (dep. 04/11/2015) Rv. 264965.
Alla luce delle considerazioni che precedono la richiesta di restituzione nel termine deve essere
dichiarata inammissibile.
PQM
Dichiara inammissibile la richiesta di restituzione nel termine.
Deciso il 18.12.2017
…to in 13:Liwi
stata omessa per essere il destinatario non più presente all’indirizzo.