Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19401 del 20/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19401 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COPA DASHAMIR N. IL 29/10/1974
avverso la sentenza n. 1012/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/03/2015
Copa Dashamir ricorre avverso la sentenza 12.6.14 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 8.5.13 del Tribunale di Monza, resa a seguito di giudizio abbreviato, con
la quale è stato condannato, per i reati di falso ascrittigli, unificati ex art.81 cpv. c.p., alla pena di
anni uno di reclusione.
Lamenta il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, la mancata
dell’azione a produrre l’evento dannoso ovvero pericoloso, dal momento che l’alterazione dei
documenti era riconoscibile ictu ocu/i proprio per risultare grossolanamente contraffatti in quanto
privi delle indicazioni atte a certificarne la validità.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perchè generico, atteso che
le censure sono formulate in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, sia perché manifestamente infondato, in quanto — come
rimarcato dai giudici di appello — era da escludere la riconoscibilità ictu ocu/i dell’alterazione dei
documenti esibiti dall’imputato ai carabinieri, proprio perché i militari avevano ritenuto di doverli
sottoporre a controlli in quanto potenzialmente idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 20 marzo 2015
IL :02IGLI7ensore
IL PRESIDENTE
configurabilità dell’esimente di cui al comma 2 dell’art.49 c.p. in relazione alla inidoneità