Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19401 del 18/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19401 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIVITA ANTONIO nato il 20/12/1977 a BARLETTA

avverso l’ordinanza del 12/10/2016 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/se,ptite le conclusioni del PG()fJ

22

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Data Udienza: 18/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Gip del Tribunale di Bologna, quale Giudice dell’esecuzione, ha
rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale
avanzata dal ricorrente, per essere stata presentata fuori del termine di trenta giorni previsto a
pena di decadenza, senza aver dedotto fatti circa l’epoca dell’effettiva conoscenza, poiché la
stessa non poteva coincidere con la nomina a difensore di fiducia depositata agli atti.
1. Con unico motivo di ricorso la difesa del condannato ha lamentato la manifesta illogicità della
motivazione poiché all’istanza era stata allegata la nomina di un difensore d’ufficio e l’elezione dì

condanna eseguite presso il predetto studio; era stato precisato, inoltre, che il ricorrente mai
aveva avuto contatti con tale difensore d’ufficio ed aveva appreso del decreto di condanna solo
nel Maggio 2016, quando il difensore di fiducia nominato aveva condotto un controllo generale
sulle pendenze del suo assistito.
Ha depositato requisitoria scritta il PG con la quale ha chiesto l’annullamento del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.II provvedimento impugnato è in disarmonia con i consolidati principi espressi da questa Corte
sul tema della restituzione nel termine ex art 175 cpp ed in particolare circa l’onere
dell’interessato di dedurre le ragioni della mancata conoscenza del decreto a lui notificato e
dell’azionarsi dei correlativi poteri di verifica del Giudice sulla dedotta mancata conoscenza.
1.1 In proposito è stato, infatti, chiarito che grava sull’istante un mero onere di allegazione in
ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato,
a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell’art. 175, comma secondo, cod.
proc. pen., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia
avuto effettiva conoscenza. Ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di
obiettiva incertezza riguardo la tempestiva conoscenza del decreto, e l’istante abbia adempiuto
al proprio onere, il giudice è obbligato a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione.
2. Nella fattispecie in esame il ricorrente, tramite le deduzioni e le allegazioni documentali
inerenti la nomina del difensore d’ufficio,la conseguente elezione di domicilio presso il suo
studio, le notifiche del decreto penale di condanna eseguite presso il predetto studio, nonché
attraverso le altre circostanze inerenti la successiva nomina del difensore di fiducia e la sua
attività di controllo sulle pendenze del condannato, meglio innanzi precisate, ha adempiuto al
suo onere di allegazione. Diversamente il Giudice dell’esecuzione si è limitato a ritenere che
l’epoca dell’effettiva conoscenza non poteva coincidere con la nomina a difensore di fiducia
depositata agli atti, senza tuttavia esplicare la ragioni della sua affermazione ed ha respinto
l’istanza. La situazione almeno di incertezza sulla effettiva conoscenza della notifica ricavabile
dagli

atti

imponeva

la

restituzione

nel

termine

per

Sez. 2, Sentenza n. 51107 del 09/11/2016 Cc. (dep. 30/11/2016)

proporre

l’opposizione.

domicilio all’epoca fatta presso il suo studio, nonché le relate di notifica del decreto penale di

Rv. 268855;Sez.1, Sentenza n. 20820 del 19/01/2017 Cc. (dep. 02/05/2017 )Rv. 270041;Sez.
1, Sentenza n. 57646 del 29/09/2017 Cc. (dep. 27/12/2017) Rv. 271912.
Alla luce delle osservazioni e dei principi che precedono il provvedimento impugnato deve essere
annullato con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
PQM

Deciso il 18.12. 2017

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.

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