Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19401 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19401 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMMARATA GIANLUCA N. IL 08/08/1983
avverso l’ordinanza n. 1987/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
30/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/01/2014
OSSERVA
Cammarata Gianluca ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte
d’appello di Torino , in data 30-4-13 , che ha dichiarato inammissibile l’appello
presentato dall’imputato avverso la sentenza emessa nei suoi confronti , in data 310-12, dal Tribunale di Vercelli.
Il ricorrente deduce erroneità dell’asserto relativo alla tardività dell’impugnazione,
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziato
come il Cammarata sia stato presente o rinunziante a comparire per tutta la durata
del processo e, segnatamente, all’udienza del 3-10-12, allorchè venne pronunciata
la sentenza , con motivazione redatta nel termine di cui all’art 544 co 2 cpp , onde il
termine per impugnare è scaduto il 17-11-12. Dunque i giudici di secondo grado
hanno preso in esame le deduzioni difensive e sono pervenuti alle anzidette
determinazioni attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze
processuali ,dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 15-1-14.
essendo egli rimasto contumace in primo grado.