Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19400 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19400 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASAGRANDE DOMENICO N. IL 01/11/1958
avverso la sentenza n. 3099/2014 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
06/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/03/2015

Casagrande Domenico ricorre avverso la sentenza 6.3.14, emessa dal G.i.p. del Tribunale di
Genova ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di bancarotta
fraudolenta, concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, la pena di anni uno e
mesi sei di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto della relazione del curatore, alle
indagini svolte dalla Guardia di finanza e alle dichiarazioni rese dagli ex dipendenti della fallita.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 marzo 2015
IL CO
j SIGLIERE estensore

IL PRESIDENTE

1,)

comma 1, lett. e) c.p.p. per mancata assoluzione ex art.129 c.p.p.

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