Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19400 del 18/12/2017
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19400 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TEDESCO LIBERATO nato il 08/09/1942 a GUARDAVALLE
avverso l’ordinanza del 27/03/2017 del TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigyre EDUARDO DE GREGORIO;
iette/s9prfte le conclusioni del PG
Gu_ki.u.4,1-7-(-2,
Data Udienza: 18/12/2017
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma, Sezione per le misure di prevenzione, ha
respinto la richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione per gravi motivi di
salute avanzata, ai sensi dell’art 12 Dlgvo 159/2011, nell’interesse di Tedesco, sottoposto alla
misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune
di Nettuno.
Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso dalla
difesa, che con unico motivo ha
lamentato la violazione dell’ad 12 Dlgsvo 159/2011, poiché il Collegio aveva ritenuto
affetta da più malattie, attestate da una relazione medica allegata all’istanza, che, per altro
verso, aveva precisato !a necessità del controllo medico.
Il PG ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
IJi Tribunaie, pur neiia stringata motivazione resa sull’istanza di allontanamento dai Comune
di Nettuno dove il proposto risiede, ha dato conto che il ricorrente non aveva rappresentato le
ragioni per le quali la patologia di cui è affetto poteva essere oggetto di accertamenti
esclusivamente nella richiesta struttura medica di Anzio.
La sussistenza della malattia non è stata posta in dubbio dal Collegio – come lo stesso
ricorrente ha evidenziato – e, dunque, nel caso in esame non è in rilievo l’obbligo di
accertamento della veridicità delle circostanze allegate dall’interessato, ai sensi dell’art
12/3
Dlgvo 159/2011.
1.1.Né dal testo del provvedimento impugnato e dal ricorso emerge che sia stata rappresentata
al Tribunale la circostanza di fatto che l’ospedale presso il quale il ricorrente doveva recarsi è
quello di suo riferimento territoriale, significativamente – ai fini in esame – denominato
“Ospedali riuniti di Anzio e Nettuno”.
La rappresentazione di tale circostanza, indicata nell’odierno ricorso, non può ovviamente
essere apprezzata da questa Corte, pena lo sconfinamento in inammissibili valutazioni di
merito.
2.Deve, infine, puntualizzarsi che la massima citata dal Giudice romano riguarda il caso del
tutto diverso dell’autorizzazione ad allontanarsi, riconosciuta al sorvegliato speciale con obbligo
di
soggiorno,
per
motivi
inerenti
l’esercizio
del
diritto
di
difesa
ed
è
pertanto,inconferente.Sez. 6, Sentenza n. 47588 del 04/11/2014 Cc. (dep. 18/11/2014)
Rv. 261083 In tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza
apoditticamente non gravi, né documentate le patologie del ricorrente, persona di 74 anni
speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa
l’autorizzazione ad allontanarsene quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute o di
famiglia, ma nn anchP i1 fin di
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suscettibili di essere tutelate in forme alternative compatibili con i limiti imposti dal
provvedimento in corso di esecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il
provvedimento con cui il tribunale aveva autorizzato il sottoposto a recarsi nel comune
capoluogo di regione per un colloquio con il proprio difensore).
in discussione la già espressa valutazione di non apparenza della motivazione.
Alla luce delle considerazioni suesposte il provvedimento impugnato, anche in ragione della sua
natura di decreto, risulta immune dal denunziato vizio di motivazione apparente ed il ricorso
deve essere rigettato.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 18.12.2017
Tuttavia il predetto erroneo riferimento, essendo completamente superfluo, è inidoneo a porre