Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19400 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19400 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NIGI MAURO N. IL 05/06/1965
avverso la sentenza n. 7112/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
TA
EPOSITA
CANCELLE R I A
tri
– 9 KAG 12t4
IT Funzionario Giudiziario
hel* Ro
Data Udienza: 15/01/2014
OSSERVA
Nigi Mauro ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello
di Torino, in data 4-12-12 , che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la
quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’ad 385 cp , commesso
in Acqui Terme il 24-9-08.
Il ricorrente deduce mancanza di motivazione in merito al diniego delle attenuanti
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie , la Corte
d’appello ha evidenziato il ponderoso certificato penale dell’imputato .
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 15-1-14 .
generiche.