Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 194 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 194 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORNABENE FRANCESCO N. IL 01/12/1968
avverso l’ordinanza n. 609/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione respingeva
l’istanza avanzata da Francesco Tornabene volta ad ottenere l’applicazione della
disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione a due
sentenza di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cpp ritenendone
insussistenti i presupposti.

del difensore, rilevando che il giudice dell’esecuzione ha fatto riferimento a
violazioni in materia di stupefacenti commessi a significativa distanza di tempo,
mentre la richiesta aveva riguardo a reati di furto commessi a meno di trenta
giorni di distanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Nella specie, trattandosi di reati tutti giudicati con sentenze emesse ai sensi
dell’art. 444 cod. proc.pen. la applicazione della continuazione in sede di
esecuzione era subordinata all’applicazione della disciplina di cui all’art. 188 disp.
att. cod. proc. pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per la peculiarità del caso il Collegio ritiene che debba escludersi la
condanna del ricorrente al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso, il 30 settembre 2013.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso il condannato, a mezzo

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