Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 194 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 194 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIACOPONELLO ANDREA N. IL 09/08/1972
avverso l’ordinanza n. 4118/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
TRAPANI, del 03/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di
Trapani rigettava il reclamo proposto da Giacoponello Andrea avverso la
sanzione disciplinare inflitta per avere promosso e diretto la protesta dei detenuti
del Carcere di Sciacca, che aveva determinato disordini e che si era prolungata
per diversi giorni.
Secondo il Magistrato, la responsabilità di Giacoponello emergeva da quanto

sostanzialmente ammesso il fatto storico.

2. Ricorre per cassazione Giacoponello Andrea, eccependo un difetto nella
convocazione del Consiglio di disciplina, che si era tenuto oltre i dieci giorni dopo
dalla contestazione degli addebiti al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su una violazione di legge non
dedotta con i motivi di reclamo proposto al Magistrato di Sorveglianza (art. 606,
comma 3, cod. proc. pen.); del resto, il difetto nella convocazione non era stato
eccepito nemmeno davanti al Consiglio di Disciplina, davanti al quale il ricorrente
aveva reso le sue dichiarazioni, riportate nell’ordinanza impugnata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015
DEPOS

accertato dagli operanti di Polizia penitenziaria, mentre il detenuto aveva

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