Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 194 del 02/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 194 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Zaouia Jaouad, nato in Marocco il 01/12/1965
El Aarif Saadia, nata in Marocco il 03/03/1963

avverso la sentenza del 11/06/2015, della Corte di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Di Pisa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’ inammissibilità del ricorso;
udito il difensore degli imputati, avv. Ilaria Truini in sostituzione del difensore d’ ufficio avv.
Antonio Lazzara, che ha concluso chiedendo l’ accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza del 11/06/2015, ha confermato quella del
Giudice dell’ udienza preliminare del Tribunale di Fermo in data 23/10/2013 in forza della quale
Saadia El Aarif e Jaouad Zaouia sono stati riconosciuti entrambi colpevoli del reato di concorso
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Data Udienza: 02/12/2016

in rapina aggravata (capo a.) e tentata estorsione (capo c.) ed il secondo anche del reato di
lesioni aggravate (capo b.), e condannati, unificati detti reati sotto il vincolo della
continuazione ed applicate le attenuanti generiche, alla pena di giustizia.

2. Saadia El Aarif e Jaouad Zaouia, personalmente, ricorrono per Cassazione deducendo:
– violazione di legge, art. 606 lett. b) cod. proc. pen. Assumono i ricorrenti che la corte di
appello aveva riconosciuto, in modo del tutto erroneo, la loro penale responsabilità in ordine al

essere, al più, riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen.
e che non era emersa la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della responsabilità dei medesimi
per il reato di concorso in rapina aggravata;
– violazione di legge, motivazione omessa o, comunque illogica e contraddittoria art. 606 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al capo b) contestato allo Zaouia. Lamenta quest’ ultimo
che la corte territoriale aveva errato nel configurare l’ aggravante di cui all’ art. 585 cod. pen.
per essere il reato commesso da più persone riunite in quanto il reato, nella specie, era
attribuibile al solo Jaouad Zaouia ed era stato contestato solamente allo stesso e non anche
alla El Aarif; che non operando la detta aggravante il reato di cui al capo b) andava qualificato
CL

1 LU–tae.

come lesione personale lievissima .elirion era, quindi,’ consona al reato commesso la pena
irrogata allo Zaouia.

3. I ricorsi devono ritenersi inammissibili in quanto manifestamente infondati.

4. Le censure riproposte con gli odierni ricorsi vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio
di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, e del tutto
coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva,
confermando la corretta qualificazione dei fatti contestati operata dal primo giudice.
4.1. Nel caso di specie i giudici di merito – tenendo doverosamente ed accuratamente conto di
tutti gli elementi emersi nel corso del processo, anche quelli di nuovo evidenziati in sede di
appello – hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e
saldamente ancorato all’esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le
dichiarazioni rese dalle persona offesa Rabea Chane erano da ritenersi intrinsecamente e
oggettivamente attendibili e trovavano significativi elementi di convergenza negli altri elementi
investigativi acquisiti, in particolare, nella certificazione medica e nelle fotocopie dei passaporti
rinvenuti all’ interno della autovettura intestata alla El Aarif, sicchè doveva ritenersi raggiunta
la prova di tutti i reati contestati.
5. La corte territoriale ha, poi correttamente escluso la configurabilità del più lieve reato di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni, essendo rimasto del tutto indimostrato l’ assunto degli
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reato di tentata estorsione in danno di Rabea Chane laddove il fatto di cui al capo c) doveva

odierni ricorrenti secondo cui la Rabea, in realtà, si sarebbe rifiutata di restituire gioielli di loro
proprietà che le erano stati consegnati.
6. Poichè la contestazione della fattispecie di lesioni aggravate è stata formulata in relazione
all’ art. 61 n. 2 cod. pen., che riguarda l’ ipotesi della connessione teleologia fra le lesioni
commesse in attuazione ed in relazione al contestato reato di estorsione, profilo non censurato
in questa sede, i rilievi di cui al secondo motivo del ricorso devono ritenersi del tutto

7. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore
della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in euro millecinquecento ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 2 Dicembre 2016

II consigliere estensore

II presidente

inconferenti ed inammissibili.

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