Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19399 del 18/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19399 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
nel procedimento a carico di:
BALSAMO DANIELE nato il 24/11/1980
BALSAMO GRAZIANO nato il 19/05/1977 a CATANIA
AG. NAZ. AMM.NE BENI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

avverso il decreto del 03/03/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/s9pr1te le conclusioni del PG
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Data Udienza: 18/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Col provvedimento impugnato la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per
tardività la richiesta di confisca avanzata dal PM nell’udienza fissata ai sensi degli artt 10 e 27/2
Dgvo 159/2011 e, di conseguenza, ha revocato la propria ordinanza del 13 Febbraio 2017, con
la quale era stata sospesa la revoca del sequestro di beni nei confronti dei fratelli Balsamo,
disposta dal Tribunale di Forlì, ed ha ordinato la restituzione dei predetti beni ai Balsamo.
1.Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Pg presso la Corte d’Appello di Bologna che,
con motivo unico, ha lamentato la violazione delle norme di cui agli artt 10 e 27/2 Dgvo

1.1 Il ricorrente ha sintetizzato la vicenda procedurale, precisando che il Tribunale di Forlì aveva
rigettato la richiesta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale nei confronti dei
fratelli Balsamo; che il Pm di quel Tribunale aveva impugnato, ai sensi deil’art 27/2 Dlgvo
159/2011, il rigetto per manifesta illogicità della motivazione ed aveva dedotto espressamente
che la confisca doveva essere disposta, descrivendo nelle sei pagine del gravame le ragioni che
la rendevano necessaria; che, infine, aveva chiesto la sospensione dell’esecutività del
provvedimento di revoca dei sequestro, ai sensi dell’ad 27/3 Digvo 159/2011; che la richiesta
cautelare era stata accolta dalla Corte d’Appello con provvedimento del 15 Febbraio, nel quale
era stata fissata l’udienza ai sensi dell’ad 27/2; che in tale udienza il PG aveva segnalato la
mancanza letterale, nel precedente atto del PM, della richiesta di confisca dei beni per mero
errore materiale, istanza che, peraltro, era stata oggetto della prevalente parte della
precedente impugnazione.
1.2 Ha dedotto il ricorrente che la decisione della Corte, che aveva rilevato la tardività
dell’istanza di confisca formulata in udienza dal PG dichiarandola inammissibile, avrebbe privato
la Parte Pubblica di un secondo di giudizio di merito, che invece sarebbe stato doveroso in
quanto legittimamente attivato.
Ha depositato requisitoria scritta il PG, con la quale ha chiesto l’annullamento

del

provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.Preliminare all’esame della doglianza del PG territoriale è la ricostruzione della complessa
vicenda procedurale, per come si presenta dagli atti redatti dalle parti e da quelli che sono
consultabili da questo Giudice di legittimità, in considerazione della natura processuale della
questione sollevata.
1.1 II Tribunale di Forlì, con decreto del 11 Gennaio 2017, aveva rigettato la richiesta di confisca
nei confronti dei fratelli Balsamo ed aveva revocato il sequestro dei beni in precedenza
convalidato, disponendone la restituzione agli aventi diritto.
Il provvedimento era stato impugnato dal PM del Tribunale di Forlì, ai sensi degli artt 10 e 27
Dlgs 152/2011 con articolati motivi, dedicati esclusivamente alla misura di prevenzione
patrimoniale, poiché quella personale era stata disposta nei confronti di Balsamo Daniele e

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159/2011.

rigettata per Balsamo Graziano, a causa del venir meno del requisito della attualità della
pericolosità sociale, poiché nel frattempo costui era diventato collaboratore di giustizia. Tuttavia
il Tribunale aveva esplicitamente considerato esistente il presupposto della pericolosità sociale
dei proposti all’epoca dell’acquisizione dei beni.
Le decisioni sulle misure di prevenzione personali non avevano formato oggetto di
impugnazione.
1.2 L’articolato atto di appello del Pm forlivese si era concluso con la richiesta di sospensione del
provvedimento di revoca del sequestro, ai sensi dell’ad 27/3 del Dlgs 152/11, e di

impugnato.
1.3 La Corte d’Appello bolognese aveva adottato, con ordinanza della camera di consiglio del
13.2.2017, le seguenti disposizioni : a) per le condivisibili ragioni esposte dal Pm aveva sospeso
la revoca del sequestro ai sensi dell’art 27/3 DIgs 152/2011 ; b) aveva fissato per la decisione
sulla confisca dei beni sequestrati l’udienza del 3 Marzo 2107; c) aveva disposto la notifica alle
parti dell’ordinanza in funzione di avviso dell’udienza camerale.
1.4 All’esito di tale udienza la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la richiesta di
confisca dei beni, rilevando che non era stato interposto nessun tempestivo gravame avverso la
decisione del Tribunale di Forlì di reiezione dell’istanza di applicazione della misura patrimoniale
ed osservando che la richiesta di confisca dei beni era stata avanzata per la prima volta dal PG
alla suddetta camera di consiglio. In conseguenza, aveva revocato l’ordinanza di sospensione
dell’esecutività del dissequestro dei beni adottata il precedente 13.2.2017 e disposto
l’immediata restituzione dei beni agli aventi diritto.
Tale provvedimento, depositato il 7 Marzo 2017, è oggetto del presente ricorso.
2. Tanto premesso deve, in primis, porsi in luce che è pacifico che l’atto di appello del PM di Forlì
risulti mancante di una esplicita impugnativa circa la disposizione di rigetto della confisca
emessa da quel Tribunale in data 11 Gennaio 2017, essendosi l’impugnazione conclusa con le
sole richieste inerenti il sequestro, già indicate sub 1.2.
2.1 D’altra parte va osservato che il contenuto dell’atto di appello del PM forlivese è riferito, in
sei pagine su sette, alle ragioni di fatto e di diritto per cui era ritenuta legittima e necessaria la
confisca dei beni dei proposti, del resto, più volte espressamente evocata nel corpo dell’atto di
impugnazione.
2.2 La Corte d’Appello bolognese ha dimostrato di aver esaminato la predetta impugnativa,
dandone atto nell’ordinanza del 13.2.2017, nella quale ne ha riportato in sintesi i motivi ed ha
osservato che lo stesso Tribunale aveva ritenuto la pericolosità sociale attuale di Balsamo
Daniele e quella di Balsamo Graziano all’epoca di acquisizione dei beni e la sproporzione tra le
disponibilità economiche dei preposti ed i redditi da essi dichiarati, concludendo per la presenza
dei presupposti per disporre la sospensione della revoca del sequestro.
2.3 Sul piano procedurale la Corte ha fissato la successiva udienza, il cui oggetto è stato
esplicitamente indicato nella decisione sulla confisca, disponendo la comunicazione e notifica del
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annullamento, ai sensi degli artt 10 e 27 dlgs 152/2011, del decreto di revoca del sequestro

provvedimento alle parti, esplicitando, in tal modo, la volontà di assumere la decisione sulla
confisca ai sensi dell’art 10 e 27 Dlgs 152/11, nel contraddittorio delle parti.
3. In tale situazione processuale si inserisce la questione sollevata dal PG ricorrente e dal PG
presso questa Corte con la sua requisitoria scritta, che ha riguardato il principio di conversione
“ope legis” ex art 568/5 cpp,dell’impugnazione proposta mediante un mezzo diverso da quello
prescritto.
3.1 Va innanzitutto ricordato che tale principio si applica anche alle misure di prevenzione, per
effetto del combinato disposto dell’art. 10, ultimo comma, del Dlgvo 159/2011 – norma che

e dell’art. 680, comma terzo, cod. proc. pen., che, per queste ultime, rimanda alle “disposizioni
generali sulle impugnazioni” Sez. 1, Sentenza n. 4001 del 09/01/2014 Cc. (dep. 29/01/2014).
3.2 Inoltre, deve convenirsi con l’osservazione del PG requirente, secondo la quale la parte
dispositiva del provvedimento appare interpretabile – alla luce del suindicato principio di
conversione – nell’unico senso giuridicamente utile, cioè quello secondo il quale la Corte
bolognese aveva ritenuto l’impugnazione del PM finalizzata non solo alla sospensione della
revoca del sequestro ma anche al riesame della denegata confisca. Invero, in caso diverso i il
rinvio ad una successiva udienza fissa, con notifica dell’avviso alle parti interessate,
conseguente ripristino del contraddittorio ed indicazione dell’oggetto della discussione nella
confisca dei beni, non avrebbe avuto alcun significato processualmente apprezzabile. In altre
parole le parti erano avvisate del nuovo tema della decisione, individuato nella confisca dei
beni ancora in sequestro, da adottare nella sede propria dell’udienza fissata ai sensi degli artt 10
e 27 Dlgvo 152/2011.
3.3 Così interpretato il dispositivo del provvedimento, deve osservarsi che la sua formulazione
ha legittimato la mancata proposizione di una nuova impugnazione da parte del Pm di Forlì, in
base alla logica considerazione, del resto univocamente deducibile dalla disposizione di rinvio,
che l’atto di impugnazione sul sequestro potesse essere convertito anche in impugnazione sulla
confisca.
4. La determinazione della Corte bolognese, che ha giudicato l’inammissibilità della richiesta di
confisca per tardività, non ha fatto buon governo del suindicato principio, di carattere generale
nel sistema processuale, ed ha ignorato che la parte di gran lunga prevalente dell’atto di
impugnazione del Pm forlivese era stata dedicata alle argomentazioni circa l’esistenza dei
presupposti oggettivi e soggettivi della confisca con il chiarissimo scopo – se pur non
conclusivamente esplicitato

– di voler chiedere ed

ottenere dalla Corte d’Appello il

provvedimento ablatorio in precedenza negato dal Tribunale.
4.1 Il decreto oggetto del presente ricorso appare, così, ispirato ad una logica esclusivamente
formalistica, avendo dato primario valore al dato – certamente erroneo – della mancata espressa
impugnazione riguardo alla denegata confisca dei beni, a scapito del contenuto
dell’impugnazione del Pm, in cui erano state illustrate ampiamente le ragioni di fatto e di diritto

richiama la disciplina relativa alle impugnazioni avverso l’applicazione delle misure di sicurezza –

per le quali sarebbe stata legittima e necessaria la confisca dei beni già in sequestro, del resto in
più di un passaggio esplicitamente menzionata.
4.2 La precedente osservazione è coerente con quanto già affermato da questa Corte sempre
sul tema dell’ad 568/5 cpp, considerato principio generale dell’ordinamento,che conferisce
rilevanza giuridica all’impugnazione con riferimento all’effettiva volontà della parte, quale
desumibile dal contenuto dell’atto, prescindendo da eventuali erronee qualificazioni nominali
attribuite al gravame. E’ stato, inoltre, precisato che esso trova applicazione in ogni ipotesi di
discrasia tra forma e contenuto, e, dunque, con riferimento non solo alla qualificazione giuridica

essere effettuata non già sulla scorta delle indicazioni dell’impugnante, bensì in base alla natura
ed — al tipo delle censure mosse.
Sez. 2, Sentenza n. 1678 del 06/04/1999 Cc. (dep. 04/10/1999) Rv. 214405.
4.3 In applicazione del suddetto principio la Corte bolognese avrebbe dovuto desumere
l’effettiva intenzione della parte impugnante dalla sostanza delle censure contenute nell’atto di
gravame, inequivocabilmente tendenti ad impugnare anche il diniego del provvedimento di
confisca da parte del Tribunale ed a domandarlo al Giudice di Appello.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato deve
essere annullato senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d’Appello di Bologna per l’ulteriore
corso.
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti alla Corte d’Appello
di Bologna per l’ulteriore corso.
Deciso il 18.12.2017

del mezzo di impugnazione ma anche all’individuazione del provvedimento impugnato, che deve

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