Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19399 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19399 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARSIGLIANTE FERNANDO ANTONIO N. IL 27/01/1960
avverso la sentenza n. 1883/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/01/2014

:

OSSERVA
Marsigliante Fernando Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa
dalla Corte d’appello di Lecce, in data 15-3-13 , che ha confermato la pronuncia di
primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’ad
385 cp.
Deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata , essendo stato trovato
pochi metri da questa.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come , in una prima circostanza, l’imputato sia stato
trovato fuori dalla propria abitazione, a circa 10 metri di distanza; in una seconda,
sia stato trovato sulla pubblica via ; in una terza, i Carabinieri abbiano suonato
ripetutamente e insistentemente alla porta senza alcuna risposta.
.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

l’imputato , che non si è mai sottratto ai controlli di p.g. , sulla porta di casa o a

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 15-1-14.

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