Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19399 del 14/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19399 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIB. DI CATANIA nei confronti di:
TRIBUNALE DI ROMA
con la sentenza n. 619/2015 TRIBUNALE di CATANIA, del
14/04/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;

Data Udienza: 14/12/2016

Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luca
Tampieri, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il
quale ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.

Ritenuto in fatto

1. Con istanza depositata in data 5 luglio 2014 Amato Massimo ha proposto
incidente di esecuzione volto ad ottenere la declaratoria della continuazione tra i

sentenza del Tribunale di Castrovillari del 27.04.2006, irrevocabile il 13.06.2006;
sentenza Tribunale di Cosenza del 15.7.2004, irrevocabile il 16.1.2007;
sentenza del Tribunale di Paola dell’8.05.2008, irrevocabile il 12.1.2010;
sentenza del Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Ginosa, del 2.02.2006,
irrevocabile il 6.6.2010;
sentenza del Tribunale di Castrovillari del 29.10.2008, irrevocabile il 15.10.2011;
sentenza del Tribunale di Cagliari del 13.07.2011, irrevocabile il 17.01.2013.
2. Con ordinanza resa il 26 giugno 2015 il Tribunale di Roma ha dichiarato la
propria incompetenza a prendere cognizione dell’istanza, in quanto, sul
presupposto che nel corso della procedura il condannato avesse esteso la
richiesta anche in ordine ai reati giudicati con tutte le sentenze di condanna
riconnprese nel provvedimento di cumulo del 19.01.2015, l’ultima sentenza ad
essere divenuta irrevocabile era quella della Corte di appello di Catania
dell’11.12.2012, irrevocabile in data 25.11.2014, di conferma della sentenza del
Tribunale di Catania del 21.02.2011.
3.

Resiste alla declinatoria di competenza il Tribunale di Catania, con

ordinanza resa in data 14 aprile 2016, con la quale rileva che il condannato nel
corso della procedura si era limitato ad insistere per l’accoglimento della richiesta
ex art. 671 cod. proc. pen., già formulata, e che la competenza del Tribunale di
Roma restava determinata dalla pronuncia dell’ultima sentenza divenuta
irrevocabile rispetto al momento di proposizione della richiesta sulla quale si
doveva provvedere, che, nel caso di specie, era quella emessa dal Tribunale di
Roma del 27.11.2012, irrevocabile dal 15.3.2014.

Considerato in diritto

1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici
ricusato di prendere cognizione dell’incidente di esecuzione promosso dal
condannato, con ciò determinando una stasi superabile soltanto mediante una

z

reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna:

decisione di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto
con l’affermazione della competenza del giudice che per primo l’ha negata.
1.1 Come correttamente rilevato dal giudice remittente non risulta che
l’Amato nelle dichiarazioni rese al Magistrato di sorveglianza (trascritte
nell’ordinanza con cui è stato sollevato il conflitto) abbia ampliato il petitum della
domanda di applicazione della disciplina della continuazione, estendendolo ai
reati giudicati con tutte le sentenze ricomprese nel provvedimento di cumulo del
19.1.2015. Invero, il condannato ha insistito nella istanza già formulata in

provvedimento di unificazione di pene concorrenti.
1.2 Risulta, poi, pacifico, dall’esame del certificato penale in atti, che il
provvedimento di condanna divenuto irrevocabile per ultimo al momento della
formulazione della richiesta (depositata in data 5/7/2014) è quello emesso dal
Tribunale di Roma del 27.11.2012, irrevocabile dal 15.3.2014.
1.3 Questa Corte è costante nell’affermare il principio, secondo il quale la
competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di
riconoscimento della continuazione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi
da giudici diversi, si radica in capo al giudice che ha emesso il provvedimento
divenuto irrevocabile per ultimo – anche se la richiesta non riguarda la sentenza
da lui emessa (tra le molte: Sez. 1 n. 15856 dell’11.02.2014, Rv. 259600) – al
momento della presentazione della domanda, e non subisce mutamenti per
effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza nei confronti del
condannato, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1 n.
6739 del 30/01/2014, Rv. 259171).
2. Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Roma quale giudice
della esecuzione ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., comma 4, e disposta la
trasmissione degli atti a quell’ufficio.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Roma e, per l’effetto, annulla senza
rinvio il provvedimento declinatorio della competenza, 26/6/2015, di quel
Tribunale cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016

Il

nsigliere

tensore

Il Presidente

relazione alle condanne, previamente indicate, risultate assorbite nel ridetto

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