Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19399 del 14/03/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19399 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARBONARO IVAN ANTONIO N. IL 28/03/1989
avverso l’ordinanza n. 1747/2012 TRIB LIBERTA’ di CATANIA, del
05/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
sentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit i difensor vv.;

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Data Udienza: 14/03/2013

Ritenuto in fatto

Ricorre per cassazione Carbonaro Ivan Antonio avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale
di Catania ex art.310 c.p.p. in data 5.12.2012 con cui veniva confermata l’ordinanza in
data 5.11.2012 del G.i.p. del Tribunale di Catania reiettiva dell’istanza di revoca o
modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto applicata al ricorrente.
Rappresenta il vizio motivazionale laddove l’ordinanza impugnata si poneva in
contraddizione con quanto statuito per i condagati che, benchè plurirecidivi per i quali era
arresti domiciliari, al pari del ricorrente, incensurato.
Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va respinto.
In materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo
spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in
relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, trattandosi di
apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che
ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi
circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le
ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti,
ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento
(Cass. pan. Sez. IV, sentenza 3.2.2011 n. 14726, non massimata nel CED).
Nel caso in esame la motivazione addotta a sostegno del gravato provvedimento di
rigetto dell’appello è estremamente accurata ed esaustiva, specie laddove ha evidenziato
l’irrilevanza del già dedotto pari trattamento cautelare riservato ai correi del ricorrente, al
quale è stata applicata, con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania del 5.11.2012
(stesso giorno dell’ordinanza di rigetto), la pena di anni quattro e mesi due di reclusione
ed C 20.000,00 di multa per il reato di spaccio organizzato in quartiere ad alta densità
criminale e con due complici, circostanza questa valorizzata dal Tribunale per definire la
concretezza del pericolo di recidivanza di cui all’art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p..
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14.3.2013

stata inizialmente disposta la misura carceraria, si trovavano attualmente, anch’essi, agli

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