Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19398 del 24/11/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19398 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SEAMENT ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

avverso l’ordinanza del 02/02/2017 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Udito il difensore

Data Udienza: 24/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Gip del Tribunale di Napoli ha rigettato, ai sensi dell’alt 263/5 cpp,
l’opposizione avverso il decreto del PM col quale era stata respinta l’istanza di restituzione delle
cose sequestrate in relazione al reato di bancarotta patrimoniale fraudolenta.
1. Ha proposto ricorso la difesa di Seament srl, quale terza estranea al reato, lamentando col
primo motivo la violazione di legge per la mancata considerazione di un elemento nuovo di
indagine. Il provvedimento impugnato avrebbe mancato di valutare la nota della PG, nella quale
era scritto che i macchinari in sequestro non appartenevano alla società fallita ma all’attuale

pertinenti al reato, venendo meno, in tal modo, lo stesso presupposto legittimante il sequestro.
1.1 Col secondo motivo è stata censurata l’omessa motivazione circa la necessità di mantenere
il sequestro ai fini di prova; la giustificazione resa sarebbe soltanto apparente,non avendo
individuato né quali nuove indagini sarebbe stato necessario condurre per acquisire prove in
ordine al delitto di bancarotta contestato, né le ragioni per le quali il mantenimento del
sequestro sarebbe necessario all’esperimento delle nuove indagini, mancando quindi, ogni
riferimento alla relazione di immediatezza tra le cose e l’illecito penale, indicata nell’ad 253/2
cpp.
1.2 Tramite il terzo motivo è stata dedotta la mancanza di motivazione circa il contenuto della
nota di PG suindicata, che accertava la proprietà dei beni in sequestro in testa alla ricorrente. Il
Giudice avrebbe affermato che permaneva il dubbio sulla titolarità dei beni, sulla base della
considerazione di alcuni contratti, non registrati, tra fallita e ricorrente, che, al contrario, non
avrebbero alcuna incidenza sulla verifica della titolarità dei beni ma regolerebbero solo í rapporti
tra le due società; agli atti sarebbe depositata dalla difesa documentazione probante della
titolarità dei macchinari in sequestro in capo alla ricorrente.
Ha depositato requisitoria scritta il PG, con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati.
1.Gli stessi, infatti, sono stati incentrati sull’omessa valutazione e sull’illogica motivazione
riguardo ad nuovo elemento di indagine, cioè la nota della PG riguardante la titolarità dei
macchinari in sequestro, che apparterrebbero alla società ricorrente e non alla società fallita.
Entrambe le censure hanno, in tal modo, proposto doglianze inerenti la legittimità stessa del
provvedimento, che avrebbe ad oggetto cose che, alla luce delle notizie fornite dalla Polizia
giudiziaria, non potrebbero costituire corpo di reato, oppure non sarebbero pertinenti al reato e,
quindi sequestrabili ai sensi dell’ad 253 cpp, in quanto in titolarità della società ricorrente, che
ha assunto di essere terza estranea al delitto.
1.1 I motivi di ricorso, in tal modo, non hanno tenuto conto del consolidato orientamento di
questa Corte, secondo il quale in tema di sequestro probatorio, con l’opposizione proposta al Gip
ex art 263/5 cpp, avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose

I

ricorrente, e, pertanto, non avrebbero potuto essere considerati corpo del reato o cose

sequestrate, sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il
vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro; infatti, le
doglianze da ultimo richiamate possono essere fatte valere esclusivamente con la richiesta di
riesame, in quanto la competenza a decidere la fondatezza del “fumus” del reato contestato è
riservata in via esclusiva al Tribunale del riesame. Ne consegue che l’ordinanza del G.i.p. che
provvede sull’opposizione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell’art. 606,
comma primo, cod. proc. pen., ma tali motivi non possono surrettiziamente riproporre questioni
che

attengono

alla

legittimità

del

provvedimento

genetico.

n. 24959 del 10/12/2014 Cc. (dep. 16/06/2015 )Rv. 264059;Sez. 2, Sentenza n. 50169 del
11/11/2015 Cc. (dep. 21/12/2015) Rv. 265413.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Deve premettersi che le SU di questa Corte hanno affermato il principio – del resto già citato in
precedenza – secondo il quale l’ordinanza del G.i.p., che a norma dell’art. 263, comma quinto,
cod. proc. pen., provvede sull’opposizione degli interessati avverso il decreto del P.M. di rigetto
della richiesta di restituzione delle “cose” in sequestro o di rilascio di copie autentiche di
documenti, è rìcorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall’art. 606, comma primo,
cod. proc. pen; tra essi, ovviamente, è inserito il vizio della mancanza di motivazione o di
motivazione apparente, dedotto nel secondo motivo del ricorso in esame.
Sez. U, Sentenza n. 9857 del 30/10/2008 Cc. (dep. 04/03/2009 )Rv. 242290.
2.1 Applicando tali principi al caso oggetto dell’impugnazione, va osservato che il
provvedimento per cui è ricorso non ha spiegato le ragioni per le quali sarebbe stato
necessario mantenere il sequestro, ai sensi dell’art 262/1 cpp, o, per meglio dire, le ha
spiegate in modo solo apparente, facendo riferimento ai rapporti reciproci tra le società, alle
sovrapposizioni di gestione, alla promiscua utilizzazione di personale ed alla mancata
registrazione dei contratti posti a fondamento della proprietà dei macchinari in sequestro. Tali
elementi, tuttavia, pur evocando l’ipotesi di reato formulata dall’inquirente della distrazione dei
beni dalla fallita Cogemar, in favore della ricorrente Seannent srl, in alcun modo sono idonei a
chiarire come il mantenimento dei beni in sequestro sia necessario a verificare modalità e
termini delle condotte distrattive, restando, pertanto, integrato il dedotto vizio di motivazione
apparente. In tal senso

Sez. 5, Sentenza n. 5353 del 27/11/2014 Cc. (dep. 04/02/2015)

Rv. 263027, secondo la quale è illegittima la decisione con cui il Gup rigetti, senza motivare sul
punto, l’opposizione avverso il provvedimento di diniego di restituzione delle cose sequestrate.
2.2 In proposito può solo aggiungersi, per rispondere in pieno alle deduzioni del PG requirente
e della difesa, che appaiono condivisibili le concordi osservazioni sviluppate dalle parti, per le
quali nella fattispecie in esame hanno probabilmente avuto peso ragioni di carattere
preventivo, perseguite attraverso l’adozione di uno schema procedimentale avente la diversa
finalità probatoria.

9

Sez. 3, Sentenza n. 17809 del 26/01/2011 Cc. (dep. 06/05/2011 )Rv. 249989;Sez. 3, Sentenza

Alla luce delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato deve essere annullato,
con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, Sezione Gip/Gup.
PQM
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli, Sezione
Gip /Gup.

Deciso il 24.11.2017

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