Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19398 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19398 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANNA GINO ANGELO N. IL 31/08/1964
avverso la sentenza n. 4797/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/03/2015

D’Anna Gino Angelo ricorre avverso la sentenza 28.2.14 della Corte di appello di Palermo che ha
confermato quella in data 19.6.13 del G.u.p. del Tribunale di Agrigento con la quale è stato
condannato, per il reato di lesioni aggravate, concesse attenuanti generiche equivalenti, alla pena —
condizionalmente sospesa — di anni due di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della
parte civile Morreale Giuseppe.

applicata l’esimente di cui all’art.52 c.p., avendo egli agito perché aggredito dal vicino di casa.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perchè generico, atteso che
le censure sono formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, sia perché manifestamente infondato, atteso che — come
rimarcato dai giudici di appello — neanche l’imputato, nel suo atto di appello, aveva sostenuto di
essere stato aggredito e peraltro egli aveva avuto a disposizione altri modi per replicare a quelle che
riteneva accuse ingiuste — hanno ancora evidenziato i giudici siciliani — invece di affrontare il suo
antagonista per strada aggredendolo e colpendolo duramente.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 20 marzo 2015
IL CONSIGLIERE estensore

IL PRESI ENTU

Lamenta il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, che non era stata

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