Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19398 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19398 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASCALI BIAGIO N. IL 02/09/1950
avverso la sentenza n. 390/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/01/2014

Pascali Biagio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di
Lecce, in data 15-3-13 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 368 cp.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in merito alla responsabilità ed alla
sussistenza del dolo del reato di calunnia, in quanto il Pascali denunciò lo
smarrimento degli assegni poiché tratto in inganno dal prenditore Lefkaditis , il quale
gli aveva detto di averli smarriti.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie , la Corte
d’appello ha evidenziato come lo smarrimento sia stato denunciato come subito
direttamente dal Pascali e non da altri : ciò che è inconciliabile con la tesi difensiva
secondo la quale sarebbe stato il Lefkaditis ad informare il Pascali di aver perso i
titoli . Per di più, questi ultimi sono risultati tutti compilati di pugno e sottoscritti dal
Pascali mentre gli assegni tratti sulla Banca di Roma sono stati denunciati come
smarriti in bianco. Si trattava comunque di titoli che avevano costituito oggetto di
una richiesta di sequestro preventivo , in relazione ad una denuncia per truffa,
presentata solo tre giorni prima nei confronti del prenditore Lefkaditis e disattesa
dall’A.G. .Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile
una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 15-1-14.

OSSERVA

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