Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19397 del 24/11/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19397 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
nel procedimento a carico di:
GALDI SALVATORE nato il 28/05/1977 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 28/12/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG
Udito il difensore

Data Udienza: 24/11/2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Napoli in funzione di Giudice dell’esecuzione – decidendo in fase di rinvio
da questa Corte – col provvedimento del 28.12.2016 ha accolto la richiesta della difesa avanzata
ex art 671 cpp di applicazione della disciplina del reato continuato per fatti oggetto di due
sentenze di condanna ed ha rideterminato la pena ai sensi dell’ad 81 cpv cp.
1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il PG territoriale, che ha evidenziato un errore di
calcolo nell’applicazione degli aumenti di pena ai sensi dell’ad 81 cov cp; per altro verso ha
lamentato la violazione di legge in relazione all’ad 442 cpp e la manifesta illogicità di

aveva applicato l’incremento sanzionatorio per la violazione meno grave riducendolo di un terzo
per il rito scelto, non tenendo conto che, invece, solo la sentenza emessa per la violazione
ritenuta più grave era stata resa in rito abbreviato mentre la seconda pronunzia era stata
emessa a seguito di rito ordinario e, pertanto, secondo un consolidato, anche se non univoco,
orientamento di questa Corte non occorreva ridurre la pena per il reato satellite.
Ha depositato requisitoria scritta il PG, con la quale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.Deve, in primis, osservarsi che – come rappresentato dal PG ricorrente – l’individuazione della
pena finale in anni nove e giorni venti di reclusione,per la ritenuta continuazione tra i fatti
oggetto delle due sentenze, le cui pene sono state unificate ai sensi dell’ad 81 cpv cp , partendo
dalla pena base di anni 8 mesi 5 e giorni venti di reclusione, aumentata di mesi sei di reclusione
per la continuazione, appare frutto di un evidente errore di calcolo.
1.1 Inoltre, a causa del predetto errore e della stringatezza della motivazione resa sul punto
dalla Corte territoriale, non è chiaro il criterio in base al quale i Giudici dell’esecuzione siano
giunti alla determinazione della pena finale.
1.2 Nella fattispecie in esame, invero, la pronunzia che aveva deciso del reato più grave è stata
resa nelle forme del rito abbreviato e quella relativa al delitto ritenuto satellite, con le forma del
rito ordinario, ponendosi, dunque, la questione della diminuzione della pena per il rito premiale
anche per il giudizio definito tramite processo ordinario.
In proposito si registrano due diversi orientamenti in seno a questa Corte.
2. Per il primo, cui aderisce il ricorrente, l’applicazione della disciplina del reato continuato in
sede esecutiva ex art 671 cpp, comporta la diminuzione di un terzo della pena per i soli reati
giudicati in rito abbreviato, siano essi reati satelliti o violazione più grave determinata ex art
187 disp att cpp, poiché la diminuente di un terzo non può operare per i reati definiti con
giudizio ordinario, per la ragione che non vi sarebbe giustificazione per la funzione premiale
ricollegata dalla legge alla scelta della celebrazione del processo nella forma semplificata. Ne
consegue che in caso di unificazione delle pene, anche derivanti da reati giudicati con rito
ordinario, non si dovrà procedere all riduzione di un terzo della pena inflitta ma solo delle

motivazione. Infatti, la Corte napoletana, nel determinare l’aumento di pena in continuazione

frazioni

di

pena

inerenti

i

reati

giudicati

con

il

rito

abbreviato.

Sez. 1, Sentenza n. 17890 del 14/02/2017 Cc. (dep. 07/04/2017 )Rv. 270012;Sez 1 Sentenza
n. 3764 del 21/10/2015 Cc. (dep. 28/01/2016 )Rv. 266002;Sez. 5, Sentenza n. 47073 del 20/
06/2014 Ud. (dep. 13/11/2014) Rv. 262144.
2.1 Un diverso orientamento, cui il Collegio ritiene di uniformarsi, ha affermato il diverso
principio per il quale in sede di esecuzione, riconosciuta la continuazione tra più reati oggetto,
alcuni, di condanna all’esito di giudizio abbreviato e, altri, di condanna all’esito di giudizio
ordinario, la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata, – qualora il reato più grave sia

reati satellite, anche se definiti con il rito ordinario, in modo che anche per questa frazione di
pena sia calcolata la diminuzione di un terzo,essendo ormai intaccato, limitatamente alla pena,
il giudicato formatosi in relazione al reato satellite definito con il rito ordinario. Qualora, invece,
il giudice procedente individui, quale reato più grave, quello giudicato con rito ordinario, la
riduzione di pena dovrà essere disposta per i soli reati satellite giudicati con rito
abbreviato.Sez. 5, Sentenza n. 20113 del 27/11/2015 Cc. (dep. 13/05/2016 );Rv. 267244; Se
z. 5, Sentenza n. 12592 del 28/11/2016 Ud. (dep. 15/03/2017 )Rv. 269706;Sez. 3, Sentenza
n. 37848 de/ 19/05/2015 Ud. (dep. 18/09/2015) Rv. 264812.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’ordinanza impugnata deve essere annullata con
rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che dovrà procedere alla rideterminazione della pena
tenendo conto, oltre che del principio di diritto suindicato, anche del rilevato errore di calcolo
della pena.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per nuovo esame.
Deciso il 24.11. 2017

stato giudicato con il rito speciale – sulla pena finale determinata dopo l’aumento disposto per i

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