Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19397 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19397 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIAZZA GIUSEPPE N. IL 12/04/1972
avverso la sentenza n. 59/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di IMPERIA, del 21/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/03/2015

Piazza Giuseppe ricorre avverso la sentenza 21.1.14, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Imperia ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati fallimentari ascrittigli e per
quelli di turbativa d’asta (capo G) ed incendio doloso (capo H), unificati ex art.81 cpv. anche con
quelli di cui alla sentenza irrevocabile del G.u.p. di Imperia del 14.3.12, la pena di anni tre e mesi
due di reclusione.

comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice valutato la sussistenza di cause di assoluzione
ex art.129 c.p.p., con riferimento al reato di cui al capo H), limitandosi a ribadire l’insussistenza di
cause di non punibilità anche con riferimento a tale reato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento — quanto al reato sub H) — all’avvenuta
estromissione dell’imputato da una gara d’appalto da parte della Prefettura di Imperia in data 3.4.12
e alla nota dei CC di Pieve di Teco, di poche settimane successiva, relativa al principio d’incendio
della porta d’ingresso del Comune di Pieve di Teco.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455), senza che il
giudice possa pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza
o contraddittorietà delle prove desumibili dal fascicolo del p.m., poiché tale possibilità non rientra
tra quelle esplicitamente indicate dall’art.129, comma 1, c.p.p. (Cass., sez.II, 28 ottobre 2003,
n.2076; Cass., sez.III, 7 giugno 2012, n.28971).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 marzo 2015

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