Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19397 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19397 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIACCO DAMIANO N. IL 08/05/1969
avverso la sentenza n. 5122/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/01/2014

OSSERVA
Damiano Giacco ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Roma , depositata in data 18-1-13, che ha confermato la pronuncia di
primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 73
DPR 309/90.
Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità di cui
relazione all’utilizzazione delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla p.g. e
inserite nel verbale di perquisizione e sequestro.
La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti
evidenziato che il fatto non può ritenersi di lieve entità , attesa la detenzione di
diversi tipi di droga, per quantitativi consistenti ( 55 volte il quantitativo massimo
consentito, per la cocaina, e 2,2 volte per il tetraidrocannabinolo).
Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze
attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie
, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la
Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali e ai carichi pendenti ,da cui
è gravato l’imputato.
Correttamente infine il giudice a quo ha richiamato il consolidato principio di diritto
relativo all’utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, delle dichiarazioni spontanee rese
dall’imputato alla p.g.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con

all’art 73 co 5 I. stup. , delle attenuanti generiche e la violazione dell’art 64 cpp in

conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 15-1-14 .

DEPOSITATA

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