Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19396 del 26/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19396 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VARVARITO FRANCESCO nato il 20/03/1975 a SAN MAURO FORTE

avverso la sentenza del 05/04/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
FRANCESCA LOY
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
Udito il difensore
Il difensore si associa al PG

Data Udienza: 26/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze ha confermato la sentenza di condanna del
predetto imputato per il residuo reato di cui all’art. 612 cod. pen. già emessa dal Giudice di
Pace di Pontassieve.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua
impugnativa ad una unica ragione di doglianza di carattere processuale.
1.1 Denunzia il ricorrente, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. c, cod. proc. pen.,

omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione del
processo di appello.
Si evidenzia, anche attraverso l’allegazione delle copie dei relativi atti processuali, che l’avviso
di fissazione della predetta udienza era stato erroneamente inoltrato per via pec all’indirizzo
alessandra. rombola@firenze.pecavvocati.it anziché all’indirizzo corretto
alessandro.rombola@firenze.pecavvocati.it , con conseguente nullità assoluta degli atti
successivi per la mancata partecipazione del difensore nominato di fiducia, difensore che
veniva sostituito, ai sensi dell’art. 97, 4 comma, cod. proc. pen., da difensore d’ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
2.1 Deve esser ricordato in premessa che, secondo la giurisprudenza di vertice ( cfr.
Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015 Cc. (dep. 10/06/2015 ) Rv. 263598 ), l’omesso
avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal
condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179,
comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la
notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un
sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. ( in motivazione, questa Corte
ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina
fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un
difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua
scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo ).
2.2 Ciò premesso, osserva la Corte come dall’esame degli atti del fascicolo processuale, cui
anche questa Corte di legittimità è abilitata trattandosi – quello denunziato – di un vizio
processuale che legittima anche la Corte di Cassazione a divenire giudice del fatto processuale,
è emerso ( ma la circostanza era stata comunque dimostrata con le allegazioni documentali al
ricorso introduttivo ) che effettivamente l’avviso di fissazione della udienza in appello era stata
notificata ad un indirizzo pec del difensore errato, e cioè all’indirizzo
anziché

alessandra.rombola(afirenze.becavvocati.it

all’indirizzo

corretto

alessandro.rombola@firenze.pecavvocati.it , tanto ciò è vero che il difensore di fiducia non
2

e

violazione degli artt. 178, primo comma, lett. c, e 179, primo comma, medesimo codice, per

aveva partecipato all’udienza di discussione innanzi al Tribunale di Firenze, qui nella veste di
giudice di appello.
Ne consegue, alla luce degli insegnamenti sopra ricordati ed affermati da questa Corte, la
nullità assoluta del decreto di fissazione della udienza di discussione e di tutti gli atti
conseguenziali, sino alla sentenza qui impugnata.
Si impone pertanto l’annullamento della predetta sentenza con rinvio al Tribunale di Firenze

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 26.3.2018

per nuovo giudizio.

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