Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19396 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19396 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FILIPPAZZO IGNAZIO N. IL 10/06/1961
avverso la sentenza n. 219/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 20/03/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in
data 11 giugno 2013 dal Tribunale di Agrigento, appellata da FILIPPAZZO Ignazio, dichiarato
responsabile del delitto di lesioni, atti persecutori ed altro, commessi il 31 luglio 2002.
Propone tardivo ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione.
Invero la Corte d’Appello ha pronunciato la sentenza di cui si tratta in data 28 marzo 2014, senza
assegnare alcun termine per il deposito della motivazione ai sensi dell’art. 544, 3 0 co., c.p.p. diverso da quello ordinario previsto dall’art. 544, 2° co., c.p.p.
f_,a sentenza è stata depositata il 12 aprile 2014, nel rispetto del termine di legge di giorni quindici. L’estratto contumaciale è stato notificato in data 7 maggio 2014, data da cui decorreva (art.
585, 2° co., lett. d) il termine per l’impugnazione, che era di giorni trenta, ai sensi dell’art. 585,
1° co., lett. b), e scadeva in data 6 giugno 2014.
La presentazione del ricorso in data 18 giugno 2014 presso il Tribunale di Agrigento è avvenuta
senza il rispetto del termine, quando ormai la sentenza della Corte d’Appello era divenuta definitiva.
Non resta che dichiarare l’inammissibilità del ricorso a cui consegue, ai sensi dell’art. 616
C.P.P., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di
colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €.
1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2015.

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