Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19395 del 20/03/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19395 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ha pronunciato la seguente

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itEgrEMUA

sul ricorso proposto da:
DI PISA NUNZIO N. IL 30/03/1967
avverso la sentenza n. 89/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
26/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/03/2015

Di Pisa Nunzio ricorre avverso la sentenza 26.3.14 della Corte di appello di Palermo, con la quale,
in parziale riforma di quella in data 3.12.11 del locale tribunale, è stato assolto dal reato di rissa per
insussistenza del fatto ed è stata rideterminata la pena per il reato di lesioni in mesi due di
reclusione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per essere detto reato estinto a seguito di

Osserva la Corte che l’intervenuta rituale remissione della querela ad opera di Damiano Antonino e
la contestuale accettazione da parte di Di Pisa Nunzio, di cui all’atto di remissione in data 26.6.14
redatto presso gli uffici della Stazione CC di Villabate, impone l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per essere il reato di lesioni personali ascritto a Di Pisa Nunzio estinto ai sensi
dell’art.152 c.p., con conseguente condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.
Pone le spese del procedimento a carico del querelato Di Pisa Nunzio.
Roma, 20 marzo 2015
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intervenuta remissione di querela.

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