Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19395 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19395 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ERAMO GIANNI N. IL 23/11/1964
avverso la sentenza n. 4450/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/01/2014

Eramo Gianni ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Roma, in data 21-9-11 , che ha confermato , in punto di responsabilità,
la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato
di cui all’art 73 DPR 309/90 , accertato in Latina scalo il 28-3-05.
Il ricorrente deduce violazione dell’art 530 cpp e vizio di motivazione in merito alla
responsabilità poiché l’esiguo quantitativo di stupefacente sequestrato era destinato
ad uso personale.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal possesso di sostanze di
diversa tipologia, della somma in contanti di 620 euro, rinvenuta sulla sua persona, e
di 1000 euro presso l’abitazione nonché di due fogli di carta su cui era annotata una
serie di cifre e di nomi. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi
enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di
secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla
conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed
approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo
della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in
termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa
sede
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 15-1-14.

OSSERVA

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