Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19395 del 14/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19395 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TERMINI GIACOMO N. IL 18/11/1969
avverso l’ordinanza n. 2020/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 21/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;
P

Data Udienza: 14/12/2016

Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Mario
Pinelli, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il
quale ha concluso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1.

Con ordinanza emessa in data 21 maggio 2015 il Tribunale di

sorveglianza di Palermo respingeva il reclamo proposto da Termini Giacomo,

provvedimento con cui, il 24 marzo 2015, il Magistrato di sorveglianza di Trapani
aveva respinto la sua domanda di liberazione anticipata per il semestre
compreso dal 5 agosto 2014 al 5 febbraio 2015. A ragione osservava che il
periodo in esame risultava inficiato dalla violazione di una delle prescrizioni
imposte all’affidato durante la fruizione di un permesso di verifica presso il
domicilio familiare, consistita nell’essersi allontanato senza autorizzazione
dall’abitazione in orario successivo alle ore 20.00.

2. Ricorre l’interessato, con atto recante personale sottoscrizione, chiedendo
l’annullamento del provvedimento.
Con un unico motivo denunzia vizio della motivazione, lamentando che il
Tribunale avrebbe ingiustificatamente negato il beneficio a causa di un episodio,
la cui valenza sintomatica era stata arbitrariamente ed illogicamente affermata,
in quanto, pur dando per acclarate le ragioni dell’allontanamento
(accompagnamento della moglie presso il presidio ospedaliero), era stata
ritenuta insussistente una situazione di emergenza, stante la verificata non
gravità del disturbo accusato dal coniuge, gravità che tuttavia il ricorrente non
avrebbe potuto apprezzare siccome privo di competenze mediche.

Considerato in diritto

Osserva il collegio che il ricorso appare fondato.
1. La finalità principale del beneficio della liberazione anticipata sta nel
consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia
offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del
1991). La valutazione di meritevolezza del beneficio è ovviamente rimessa al
giudice del merito, ma questo è tenuto ad accertare se effettivamente nel
comportamento serbato dall’interessato siano rinvenibili sintomi dell’evoluzione
della personalità verso modelli socialmente validi, tenendo ben fermo che ciò che
conta, ai fini del riconoscimento del beneficio, è, per l’appunto e come detto, la

sottoposto al regime di affidamento in prova terapeutico, avverso il

sua “partecipazione” all’opera rieducativa, che non può essere esclusa in
presenza di isolate violazioni quando queste siano di entità assolutamente
marginale e, comunque, non significative ai fini della valutazione suddetta.
Sicché non è sufficiente per negare il beneficio l’accertamento formale di una
singola violazione, ma occorre che di questa sia data una valutazione
contenutistica, in termini di incompatibilità con siffatto atteggiamento
partecipativo, che non può prescindere dall’esame, da un lato, delle relazioni
comportamentali relative all’intero periodo e dalla valutazione, dall’altro, di tutti

1.1 Non risponde dunque a tali principi il provvedimento impugnato laddove,
pur dando atto della correttezza del comportamento tenuto dal condannato, il
quale intorno alle ore 20.00 circa del 26/09/2014 aveva comunicato all’organo di
controllo di essere in procinto di allontanarsi dalla propria abitazione per
accompagnare la moglie, colta da malore, presso il pronto soccorso del vicino
ospedale e che alle successive ore 22.09 aveva segnalato il suo rientro a casa,
ha ritenuto, tuttavia, ingiustificata la violazione della prescrizione di non
allontanarsi dall’abitazione dalle ore 20.00 alle ore 8.00, sul rilievo che il disturbo
lamentato dal coniuge (algie pelviche) non rappresentava una situazione di
emergenza, essendo stato alla donna “assegnato un semplice codice bianco”. Ed
ha concluso, ritenendo di dover confermare ” il giudizio negativo sulla condotta
del Termini in quanto comunque indicativa di superficialità e leggerezza ed, in
definitiva, di una non corretta gestione degli spazi di libertà concessigli proprio
per testare la sua affidabilità”.
1.2 Sostanzialmente carente e manifestamente contraddittorio è, quindi,
l’apprezzamento della effettiva responsabilità del ricorrente in detto episodio e
della sua rilevanza, avendo l’ordinanza impugnata al proposito testualmente
valorizzato l’assegnazione “del codice bianco”, indicativo della non particolare
gravità del malore accusato dalla donna, valorizzando un dato acquisito

a

posteriori, di modo che non è dato comprendere in che cosa sia effettivamente
consistita la superficialità e leggerezza del condannato, al quale si finisce per
imputare una conoscenza, non provata, dell’insussistenza di una situazione di
emergenza, tale da giustificare il suo allontanamento e la mancata osservanza
della prescrizione.
2. Il provvedimento impugnato deve per conseguenza essere annullato con
rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo perché proceda a nuovo esame.

P.Q.M.

gli aspetti del singolo fatto in tesi ostativo.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Palermo.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016

Il Presidente

Il dionsigliere er,s ensore

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