Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19394 del 26/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19394 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BUONDONNO ANNA RITA nato i! 01/01/1971 a POMPEI

avverso la sentenza del 07/07/2016 del GIUDICE DI PACE di TORRE
ANNUNZIATA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA
MARINELLI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore

Data Udienza: 26/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Torre Annunziata ha assolto l’imputata per il
reato di cui all’art. 594 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalle legge come reato e la
ha invece condannata per diversi episodi di lesioni avvinti dal vincolo della continuazione.
Avverso la predetta sentenza ricorre in cassazione l’imputata, per mezzo del suo difensore,
affidando la sua impugnativa a quattro motivi di doglianza.
1.1 Denunzia la ricorrente, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla valutazione

Si evidenzia da parte della difesa che la detta valutazione si sosteneva su una motivazione
intrinsecamente contraddittoria atteso che il giudice di prime cure aveva, da un lato, ritenuto
le accuse rivolte dalla persona offesa confermate da parte della stessa imputata e, dall’altro,
aveva evidenziato che quest’ultima si era solo limitata a confermare di conoscere la persona
offesa e il di lui figlio.
Si evidenzia ancora che la motivazione non aveva in alcun modo preso in considerazione – per
la valutazione di credibilità delle dichiarazioni della persona offesa – la pur rilevante circostanza
secondo cui quest’ultima era stata sottoposta a misura cautelare e peraltro era stata anche
condannata per il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen. ed in relazione al quale la odierna
imputata rivestiva, invece, la qualità di persona offesa a sua volta.
Si evidenzia altresì la non attendibilità della certificazione medica allegata alla querela.
1.2 Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per vizio di violazione di legge
processuale in relazione alla mancata ammissione della lista testi.
1.3 Con un terzo motivo si duole la ricorrente della mancata ammissione della prova
documentale attestante il diverso processo penale sopra ricordato per il reato di cui all’art. 612
bis cod. pen. e che, a parti invertite, riguardava, invero, le medesime persone oggi
contrapposte nell’odierno giudizio.
1.4 Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 612 e 81
cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
2.1 II primo motivo di doglianza, articolato come vizio di motivazione, è invero fondato ed il
suo accoglimento assorbe anche l’esame delle ulteriore censure.
2.1.1 Si assiste nella sentenza impugnata ad una vera e propria apparenza di motivazione in
orine alla spiegazioni sulle quali riposa la valutazione di penale responsabilità dell’imputata,
atteso che risulta manifestamente illogica l’argomentazione secondo cui la stessa imputata
avrebbe confermato gli addebiti penali a lei mossi per il solo fatto di aver ammesso di
conoscere la persona offesa ed il di lui figlio.
2.1.2 Peraltro, risulta omessa ogni valutazione sulla pur rilevante circostanza secondo cui la
stessa persona offesa era stata sottoposta a misura cautelare e peraltro era stata anche
2

di penale responsabilità dell’imputata.

A

condannata per il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen., procedimento in relazione al quale la
odierna imputata rivestiva, invece, la qualità di persona offesa a sua volta.
Si impone pertanto l’annullamento della impugnata sentenza per un nuovo esame che tenga
anche in considerazioni le indicazioni sopra riferite e che emendi gli evidenti vizi logici della
motivazione impugnata.

P.Q.M.

Annunziata.
Così deciso in Roma, il 26.2.2018

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Torre

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