Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19394 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19394 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PAOLO ALESSIO N. IL 21/10/1987
avverso la sentenza n. 7862/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/01/2014

N

OSSERVA
Di Paolo Alessio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Roma , in data 7-2-12, che ha confermato la pronuncia di primo grado,
con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 73 DPR 309/90.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
in ordine alla quantificazione della pena, anche per il mancato riconoscimento delle

Le doglianze formulate sono manifestamente infondate poiché, nel caso di specie,
le attenuanti generiche sono state concesse e la pena è stata ridotta , sia pure in
misura inferiore alle aspettative dell’imputato.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp ,
con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una
somma a favore della cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro
mille .

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 5-1-14.

circostanze attenuanti generiche.

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