Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19392 del 26/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19392 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANDELORO ALESSIO nato il 23/06/1975 a PESCARA

avverso la sentenza del 04/02/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA
MARINELLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore

Data Udienza: 26/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza
di condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato comminata dal Tribunale di
Pescara in data 14.4.2015, ha escluso l’aggravante della destrezza, confermando, tuttavia, nel
resto la valutazione di penale responsabilità dell’imputato con la riduzione della pena
conseguente alla predetta esclusione.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua

1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo ed unico motivo, violazione di legge penale in relazione
all’art. 56 cod. pen.
Si evidenzia da parte della difesa la mancata applicazione da parte della Corte territoriale dei
principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di delimitazione del tentativo
rispetto alla consumazione del furto avvenuto in supermercato, atteso che all’interno di
quest’ultimo era presente – per stessa affermazione del giudice di appello – un impianto di
videoregistrazione e che, all’esterno, era presente una pattuglia di carabinieri che aveva
monitorato e seguito le condotte delittuose del ricorrente fino al momento dell’arresto.
Si evidenzia che, pertanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità resa anche a Sezioni
Unite, la condotta dell’imputato doveva essere qualificata, diversamente da quanto ritenuto dal
giudice di appello, come delitto tentato, con conseguente necessità di mitigare la pena inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2.1 Secondo i principi cristallizzati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, in
caso di furto in supermercato, il nnonitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato
mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero
attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla
sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento
difensivo “in continenti”, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio
del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed
effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del
soggetto passivo ( Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014 Ud. (dep. 16/12/2014 )
Rv. 261186 ; cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 26749 del 11/04/2016 Ud. (dep. 27/06/2016 )
Rv. 267266).
2.2 La motivazione impugnata ha correttamente applicato al caso di specie i principi fissati in
subiecta materia dalla giurisprudenza di questa Corte, per come sopra ricordati e compendiati,
evidenziando come, nella fattispecie concreta in esame, l’azione furtiva commessa dall’agente
non era stata in alcun modo monitorata e seguita dai dipendenti del supermercato né dai
carabinieri che sono, in realtà, intervenuti solo successivamente alla consumazione del furto,

2

impugnativa ad una unica ragione di doglianza.

avendo notato movimenti sospetti dell’imputato dopo che quest’ultimo era già fuoriuscito dal
supermercato.
Ciò è tanto vero che i carabinieri per accertare la dinamica dell’accaduto avevano visionato le
registrazioni delle telecamere interne al supermercato dopo aver fermato il sospetto, così
evidenziandosi che l’agente avesse già conseguito, seppur momentaneamente, l’autonoma ed
effettiva disponibilità della refurtiva, con conseguente consumazione del furto.
3. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al

in euro 2000.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12.2.2018

versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare

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