Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19392 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19392 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARHUMI GAMAL N. IL 17/10/1982
avverso la sentenza n. 6477/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
.t.e.$42–:
che ha concluso per )
laere.te 624 ificdt5,0j

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/04/2013

18 Barhumi

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Bologna, a seguito di giudizio abbreviato, ha affermato la
responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine ai reati di cui agli articoli 73, quinto
comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen. La pronunzia è stata confermata dalla
Corte d’appello.

2.1 Con il primo motivo si lamenta che erroneamente il giudice di merito ha
ritenuto l’esistenza dell’elemento psicologico del reato, giacché l’imputato non aveva
consapevolezza di essere in presenza di un pubblico ufficiale. Il dubbio è alimentato dalla
circostanza che l’operante era in borghese e che intimò all’imputato di fermarsi
dichiarandosi agenti di polizia. Tale intimazione non fu ben compresa, trattandosi di
straniero da breve tempo in Italia e quindi con scarsa capacità di comprensione della
lingua.

2.2 Con il secondo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti
generiche. Il giudice ha tratto argomento da una valutazione negativa in ordine alla
prognosi di recidiva in considerazione del fatto che il delitto è stato commesso poco
tempo dopo la remissione in libertà per altro reato. Tale valutazione, tuttavia, è estranea
all’ambito assegnato all’attenuante in questione. In realtà il giudice di merito avrebbe
dovuto vagliare elementi di contenuto favorevole come l’uso di sostanze stupefacenti e le
cattive condizioni economiche. In sostanza la pronunzia è mancante di motivazione sul
punto.

2.3 Con l’ultimo motivo censura la ritenuta rilevanza della recidiva specifica. Il
giudice non ha compiuto un apprezzamento approfondito in ordine alla complessiva
pericolosità sociale. La negativa valutazione è d’altra parte in contrasto con la concessione
dell’attenuante di cui al quinto comma del richiamato articolo 73.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1 In ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale la sentenza argomenta che
non può ritenersi il ragionevole dubbio in ordine alla qualifica pubblica del soggetto che gli
intimava l’alt. L’agente di polizia, infatti, pur essendo in abiti civili, si qualificò prima di
bloccare le due persone coinvolte nello scambio di stupefacente. L’altro soggetto si fermò
all’intimazione, mentre solo l’imputato si diede alla fuga spintonando l’agente operante.
L’imputato medesimo, inoltre, durante la fuga, si liberò della droga che portava con sè. In
tale situazione non può dubitarsi che lo straniero si rendesse perfettamente conto di
essere di fronte ad un agente di polizia intervenuto per interrompere l’illecito commercio

2. Ricorre per cessazione l’imputato deducendo diversi motivi.

di droga. Si tratta di apprezzamento con tutta evidenza riccamente argomentato ed
immune da vizi logici o giuridici.

3.2 Per ciò che attiene alle attenuanti generiche, la Corte d’appello, condividendo
la valutazione del primo giudice, ritiene di dare preminente e decisivo rilievo al negativo
tratto della personalità desunto dal fatto che l’imputato presenta precedenti specifici
ravvicinati; sicché deve ritenersi che il crimine costituisca una scelta di vita. D’altra parte,
si aggiunge, non si colgono neppure segni positivi che possano controvertire tale
valutazione, considerato anche il negativo e violento comportamento nei confronti del

valutazione della personalità dell’imputato, in conformità ai più consolidati principi in
materia.

3.3 Infine quanto alla recidiva, ritenuta peraltro minusvalenze rispetto
all’attenuante di cui al detto quinto comma dell’art. 73, la pronunzia considera che
riscontrandosi plurime violazioni commesse in un breve lasso di tempo si è in presenza di
soggetto con elevata pericolosità sociale che ha mal ripagato la fiducia accordatagli in
passato con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Anche
qui l’apprezzamento è nitidamente aderente al quadro di personalità ed immune da
censure di alcun genere.
Il gravame è quindi inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero

P qm

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Roma 17 aprile 2013

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTrA)

(Pietro Antonio SIRENA)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

personale di polizia. Pure tale valutazione è perfettamente aderente ad una complessiva

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