Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19392 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19392 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIOP SAMBA ALDIOUMA N. IL 17/04/1966
avverso la sentenza n. 9168/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/01/2014
OSSERVA
Diop Samba Aldiouma ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Roma ,depositata in data 3-4-13 , che ha confermato la pronuncia di
primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’ad 73
DPR 309/90.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai
precedenti penali, anche specifici ,da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 15-1-14.
in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.