Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19391 del 26/02/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19391 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
FUSCO GIUSEPPE MAURO nato il 06/01/1974 a TRADATE
CAVALLI LAILA VIRGINIA nato il 23/08/1968 a MILANO
avverso la sentenza del 07/03/2017 del TRIBUNALE di COMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA
MARINELLI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per quanto riguarda il
reato di cui all’art. 594 c..p.p. perché non più previsto dalla legge come
reato;annullamento con rinvio per il prosieguo di cui all’art.612 c.p.p.
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Data Udienza: 26/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Como, investito del gravame proposto da Fusco Giuseppe
Mauro e Cavalli Laila Virginia avverso la sentenza del Giudice di pace di Como,
resa in data 8 ottobre 2015 e depositata in data 19 ottobre 2015, che ne aveva
riconosciuto la responsabilità per il delitto continuato di ingiuria e di minaccia, ha
dichiarato inammissibile l’impugnativa rilevandone la tardività, per essere stato
di scadenza del termine di trenta giorni per impugnare, decorrente, ai sensi
dell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dalla scadenza del termine
stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, ricadente nella data del 23
ottobre 2015.
2. Per la cassazione dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello
ricorrono congiuntamente gli imputati e i loro difensori, denunciando la violazione
dell’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., per il quale il termine stabilito a giorni, il
quale scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo,
posto che il Tribunale non aveva considerato che, poiché il 22 novembre 2015,
quale termine ultimo per proporre impugnazione, ricadeva di domenica, il primo
giorno utile per depositare l’atto di impugnazione non poteva che essere lunedì 23
novembre 2015: donde l’erroneità della ritenuta tardività dell’appello.
3. il ricorso è fondato.
3.1. Va preso atto della correttezza della deduzione dei ricorrenti, ricadendo
effettivamente in giorno festivo (domenica) la data del 22 novembre 2015; di
talchè, il giudice censurato nel dichiarare la tardività dell’appello ha commesso un
error in procedendo non avendo tenuto conto della norma di cui all’art. 172,
comma 3, cod. proc. pen.
4. Per le ragioni enunciate l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza
rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Como per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Como per il giudizio.
Così deciso il 26/02/2018.
depositato il relativo atto il 23 novembre 2015 in luogo del 22 novembre, giorno