Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19391 del 17/04/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19391 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IOB DOLORES MARIA N. IL 28/12/j941
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avverso la sentenza n. 36/2011 TRI-5(SIZ.1. –“di VIAREGGIO, del
03/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona 1 Dott.
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l ‘Avv
Uditi difensor Avv.
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Data Udienza: 17/04/2013
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Motivi della decisione
1.
Il Giudice di pace di Pietrasanta ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in
ordine al reato di cui all’articolo 590 cod. pen.; e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei
confronti della costituita parte civile. La pronunzia è stata confermata dal Tribunale di Lucca.
Contro tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore,
esponendo che è intervenuta rituale dichiarazione di remissione di querela contestualmente accettata.
4-. Il reato in esame è procedibile a querela, sicché la remissione ritualmente espressa ed
accettata ne determina l’estinzione. Tale effetto estintivo si determina anche quando la remissione
intervenga in pendenza del ricorso per cassazione. Esso prevale su eventuali cause di inammissibilità e va
rilevato e dichiarato dal giudice di legittimità. (Cass. S.U. 25 febbraio 2004, Chiasserini, RV 227681).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per
remissione della querela.
Le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente, come per legge, non avendo le parti
fornito indicazioni di segno contrario.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela.
Condanna la querelata al pagamento delle spese processuali.
Roma 17 aprile 2013
2.