Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19391 del 13/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19391 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
IACOPO RAFFAELE N. IL 10/03/1994
avverso l’ordinanza n. 2882/2016 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
0710612016
uentitah relazione fatta dal Conxigliere Dou, VINCENZO SIAN1;
lette/sentite le conclusioni del PG Doti.
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Data Udienza: 13/12/2016

RITENUTO IN FATTO

1 Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 7 giugno – 6 luglio 2016, il Tribunale
di Napoli, investito della richiesta di riesame proposta nell’interesse di Raffaele
Iacopo, ha annullato l’ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord, in
data 23 maggio 2016, aveva applicato al medesimo Iacopo la custodia cautelare
in carcere per i reati di cui ai capi A, B, e C della provvisoria rubrica (reati
rispettivamente pp. e pp. dagli artt. 10, 12, 14 I. n. 497 del 1974, dall’art. 23 I.

Il Tribunale ha reputato il quadro indiziario offerto a sostegno dell’ipotesi
accusatoria manchevole, allo stato dei dati valutabili, di una reale capacità
esplicativa dei fatti, del sostegno di adeguati riscontri e di una qualificata e
prevalente probabilità logica, per cui ha concluso nel senso che esso non potesse
essere posto alla base della misura cautelare applicata all’impugnante.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli Nord chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata e adducendo
nell’unico articolato motivo il vizio della violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. e
quello della mancanza ed illogicità manifesta della motivazione.
Richiamato lo svolgimento dei fatti come risultante dalle indagini di P.g. del
18 maggio 2016 e del 19 maggio 2016, con il conclusivo arresto di Fabio
Lanzetti, di Raffaele Iacopo e di Leopoldo Marino, il P.m. ricorrente lamenta che
il Tribunale avrebbe dovuto inquadrare il rinvenimento della pistola indosso al
Lanzetti – che si trovava nel veicolo con gli altri due indagati – nell’ambito della
complessiva vicenda indagata, giacché in base agli elementi raccolti era
presumibile che i fermati, unitamente agli altri che erano saliti armati su un altro
veicolo marca Mazda, stessero organizzandosi dopo il tentato omicidio di Pietro
Caiazza, anche perché essi, nel corso degli interrogatori, o si erano avvalsi della
facoltà di non rispondere (così lo Iacopo), o avevano sostenuto asserti generici.
Secondo il ricorrente, non era logica la valutazione espressa dal Tribunale
che aveva ritenuto la ricostruzione dei fatti operata dal Lanzetti – il quale aveva
discaricato i coindagati – una valida ipotesi alternativa dell’andamento della
vicenda, perché, così opinando, aveva mancato di analizzare quelle dichiarazioni
filtrandole attraverso quanto era stato chiarito dalla polizia giudiziaria e quindi
completamente obliterando la ricostruzione dei fatti avvenuti nei momenti
immediatamente antecedenti al controllo del veicolo, non offrendo alcuna
motivazione alternativa al tentato omicidio in danno del Caiazza ed a quanto
risultava dall’annotazione di servizio dei CC. di Napoli Stella circa la presenza a
Scampia di affiliati al clan Notturno, tra cui gli attuali indagati, e nemmeno

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n. 110 del 1975 e, per quanto di interesse, 697 cod. pen.).

valorizzando la correlazione tra quanto avevano annotato i Militari sulla fuga dei
veicolo marca Mazda con a bordo persone armate e la presenza della Lancia
Ypsilon su cui viaggiavano gli indagati ugualmente armati.

3. Il Procuratore generale, nel corso della camera di consiglio, ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo non censurabile l’ordinanza
impugnata, in quanto l’ipotesi accusatoria si basava su sospetti i quali, pur
essendo forti, non erano evoluti in indizi, senza l’emersione, sulla scorta di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene l’impugnazione manifestamente infondata e, quindi,
inammissibile.

2. Nel provvedimento impugnato, il Tribunale: ha riportato l’annotazione
degli inquirenti con le indicazioni ricevute da una voce confidenziale circa le
attività in corso a Scampia messe in essere da alcuni elementi del clan Notturno;
ha considerato l’episodio del tentato omicidio in danno di Pietro Caiazza,
verificatosi il 18 maggio 2016, che non aveva avuto conseguenze più gravi
perché la vittima, ferita, era riuscita a riparare nei locali del Commissariato P.S.
di Afragola; ha preso atto dei riferimenti degli inquirenti al fatto che il 19 maggio
2016 alcuni esponenti del clan Notturno (indicati su base presuntiva in Nicola
Notturno, Raffaele Notturno, Raffaele Iacopo, Alessandro Improta e Leonardo,
recte Leopoldo, Marino) si erano diretti dal rione Scampia verso Melito a bordo
della Lancia Ypsilon di cui in prosieguo e di due moto, e della constatazione da
loro operata quando, recatisi anch’essi in Melito di Napoli, alla Via Cicerone,
notavano – nei pressi dell’edificio in cui il pregiudicato Ciro Mauriello era detenuto
agli arresti domiciliari – due uomini che, armati, entravano in una Mazda Demio
tg. BW 764 DA e si davano alla fuga, vanamente inseguiti da loro che poi
ritornavano alla Via Cicerone; ha rilevato che soltanto a quel punto essi
incrociavano la Lancia Ypsilon e la fermavano per il controllo; ha poi esaminato
l’esito delle indagini svolte in quel frangente dagli operanti ed ha analizzato il
verbale inerente all’arresto eseguito nella serata del 19 maggio 2016 con
riguardo alle persone di Raffaele Iacopo, Fabio Lanzetti e Leopoldo Marino, in
quanto costoro erano stati fermati a bordo della suddetta autovettura Lancia
Ypsilon tg. DK 746 AL e, dopo la loro perquisizione, per un verso, l’autista
Raffaele Iacopo ed il passeggero Leopoldo Marino, seduto sul sedile posteriore,
non erano stati trovati in possesso di alcuna arma e, per l’altro, il terzo

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elementi ulteriori, di un contributo dello Iacopo nella detenzione dell’arma.

occupante del veicolo, il passeggero Fabio Lanzetti, era stato sorpreso con nella
tasca destra della giacca una pistola marca Beretta cal. 9, identica a quella in
uso alle forze di polizia, con matricola abrasa e con il serbatoio contenente 7
cartucce, mentre l’autovettura, appartenente ad Amedeo Russo e non oggetto di
ricerche, era stata restituita all’avente diritto, al pari del portafogli in essa
rinvenuto, inerente alla persona di Luigi Ruffo; circa la posizione assunta
dall’indagato ha annotato che lo Iacopo si era avvalso della facoltà di non
rispondere, mentre il Marino aveva risposto e si era discolpato deducendo che

Iacopo ne era consapevole, ed il Lanzetti aveva ammesso gli addebiti ed escluso
che i due coindagati sapessero del possesso da parte sua dell’arma che egli si
era recato a vendere, peraltro non incontrando l’acquirente nel luogo concordato,
ragione per la quale, dietro sua chiamata, lo Iacopo, che era suo nipote, e il
Marino, che era cognato dello Iacopo, erano venuti a prenderlo, ignari; ha
concluso che il quadro illustrato dal verbale di arresto e dagli atti ad esso
accedenti non conducesse all’evidenziazione di gravi indizi di colpevolezza a
carico dello Iacopo, non essendo individuabile un nesso di necessaria e logica
consecutio tra quanto era stato dagli operanti percepito e quanto dagli stessi
riferito all’esito della loro valutazione inferenziale, non sussistendo elementi
adeguati che potessero estendere la detenzione ed il porto dell’arma in concorso
allo Iacopo.
Sul punto il Tribunale distrettuale ha sottolineato che: la pistola era stata
rinvenuta sulla persona del Lanzetti all’interno della tasca della sua giacca, non
alla vista degli altri; la compresenza di altri due soggetti, fra cui lo Iacopo, nella
Lancia Ypsilon non era decisivamente significativa, in quanto il veicolo non era
oggetto di ricerche; il Lanzetti, sorpreso con l’arma addosso, aveva escluso la
conoscenza da parte dello Iacopo del possesso dell’arma da parte sua fornendo
la spiegazione del perché sia lo Iacopo e sia il Marino si trovassero con lui
quando l’autovettura era stata fermata; il tutto si inseriva in un contesto di
deduzioni investigative di natura essenzialmente congetturale, sicché il quadro
indiziario non si contraddistingueva per la reale capacità esplicativa dei fatti, il
sostegno di adeguate prove e la qualificata e prevalente probabilità logica in
senso confermativo dell’ipotesi accusatoria.

3. A fronte del riferito approdo, radicato su una valutazione sufficiente e non
illogica degli elementi in concreto emersi dalle investigazioni finora svolte, il
ricorso del P.m. non ha indicato alcuna fonte probatoria o, quanto meno,
legittimamente configurabile come indiziaria che il Tribunale avesse obliterata o
sottovalutata o contraddittoriamente analizzata.

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non era al corrente che il Lanzetti detenesse un’arma, così come nemmeno lo

L’impugnazione è, quindi, generica, giacché si è limitata a richiamare in
modo acritico i risultati delle indagini da cui dovrebbero estrarsi gli elementi sulla
cui base poter pervenire a ritenere, per grave convergenza indiziaria, che della
detenzione e del porto illegali della pistola anche gli altri due occupanti il veicolo
fossero a conoscenza e ne avessero voluto la realizzazione.
Appare invero evidente che soltanto attraverso questo passaggio logico, a
sua volta sorretto da uno scrutinio coerente degli elementi acquisiti, sarebbe
stato possibile addivenire alla positiva delibazione della sussistenza della gravità

In particolare, l’impugnazione non si confronta con il dato emerso dalla
stessa ordinanza genetica che la vicenda posta a base dell’ipotizzato
collegamento fra la presenza dello Iacopo, con il Lanzetti, oltre che con il Marino,
in auto e la spedizione in Melito dopo il tentato omicidio del Caiazza era stato
operato dagli inquirenti sulla scorta di una fonte confidenziale, su cui essi
avevano poi operato presuntivamente, senza riuscire a rinvenire elementi
dimostrati del nesso ricercato quanto meno con riguardo ai tre soggetti poi
fermati a bordo della Lancia Ypsilon: del resto, non poteva, né può evitarsi di
emendare ogni elemento direttamente radicato o, per ulteriore presunzione,
comunque derivante dalla narrazione proveniente dalla fonte confidenziale, non
risultante identificata, né sentita nelle forme di cui all’art. 351 (o, al caso, 350)
cod. proc. pen., con conseguente emersione della sua inutilizzabilità anche in
sede di indagini preliminari, ai sensi dell’art. 203 cod. proc. pen.
Avulsa, per tale ragione, dal restante contesto la vicenda del controllo
operato dagli inquirenti sulle persone degli occupanti della Lancia Ypsilon con i
succitati tre occupanti, l’insufficienza indiziaria ritenuta dal Tribunale riceve
sostegno logico-giuridico dalla ripetuta affermazione del principio secondo cui ai
fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi è
necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse
e si trovi pertanto in una situazione di fatto, tale per cui possa comunque, in
qualsiasi momento, disporne (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014,
Amato, Rv. 259479; Sez. 1, n. 45940 del 15/11/2011, Benavoli, Rv. 251585).
Di conseguenza, il concorso di più persone nel porto o nella detenzione di
una arma non può essere escluso dall’appartenenza di questa ad uno solo dei
concorrenti, ma affinché esso sussista occorre che l’arma si trovi nella
disponibilità di tutti, o che l’uso di essa sia stato previsto dai concorrenti per
commettere un reato, oppure si verifichi che — quando l’arma sia portata da uno
di loro in luoghi definiti — tutti i soggetti partecipino consapevolmente al porto
dell’arma stessa.
Nel caso in esame, l’analisi compiuta dal Tribunale circa l’insufficienza

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indiziaria relativa ai reati contestati anche a carico dello Iacopo.

indiziaria sul punto dell’acquisita consapevolezza da parte degli altri occupanti
l’autovettura, ivi incluso lo Iacopo, della detenzione e del porto dell’arma tenuta
dal Lanzetti, nel quadro circostanziale richiamato (rinvenimento dell’arma
indosso al Lanzetti, all’interno della tasca, non vista dagli altri, con discarico per
gli altri da parte dello stesso detentore, nel quadro di una giustificazione allo
stato non confutata della loro presenza sul veicolo, di appartenenza ed
utilizzazione ritenuta lecita), per un verso, risulta essere stata motivata in modo
congruo e, per altro verso (isolato il fatto dagli altri coevi accadimenti

tenuta logica da altri elementi dotati di adeguata valenza indiziaria, tale non
essendo il mero generico contesto richiamato dall’impugnazione.

4. Il ricorso del P.m. deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 13 dicembre 2016

tratteggiati nell’ordinanza genetica), non appare infirmata sotto il profilo della

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