Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19390 del 26/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19390 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

sul ricorso proposto da:
ASSUNTO ANDREA nato il 08/07/1981 a NAPOLI

avverso la sentenza del 01/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA
MARINELLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
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Data Udienza: 26/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, sul gravame proposto da Assunto Andrea
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, resa in data 20
agosto 2016 all’esito del giudizio abbreviato, che ne aveva riconosciuto la
responsabilità per il delitto di furto aggravato dalla destrezza e dalla recidiva
reiterata e per la contravvenzione di porto ingiustificato di strumento atto ad
offendere, ha rideterminato la misura del trattamento sanzionatorio, confermando

2. Per la cassazione della pronuncia di secondo grado ricorre il difensore
dell’imputato denunciando la violazione dell’art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen.,
sul rilievo che la corretta interpretazione della norma evocata impone che il
coefficiente di aggravamento del fatto tipico risieda in un quid pluris della condotta
furtiva, tale da connotarla in termini di un’abilità idonea ad eludere la sorveglianza
del detentore sulla “res”.

Insiste, pertanto, quanto al delitto di furto, per

l’esclusione della riconosciuta circostanza aggravante della destrezza, non essendo
l’approfittamento della momentanea disattenzione del derubato, quale peculiare
modalità di realizzazione dell’illecito ascritto all’imputato, sufficiente a integrare
l’elemento accessorio contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Le Sezioni Unite, pronunciandosi sulla questione devoluta alla cognizione
del Collegio, con la sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088,
hanno affermato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza
sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante
l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da
particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o
eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo, invece, sufficiente
che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di
momentaneo allontanamento del detentore medesimo.
Tale soluzione, infatti, è imposta, secondo la linea argomentativa del
Superiore Giudice, dalla necessità di cogliere l’elemento in grado di superare la
configurazione legale tipica del furto semplice, che postula già di per sé un
comportamento predatorio nascosto, celato, non evidente, attuato in modo da
evitarne la scoperta, con la conseguenza che la modalità destra della condotta si
realizza quando l’azione del soggetto sia caratterizzata da una particolare abilità
idonea ad evitare o attenuare la vigilanza della persona offesa ed in grado di
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nel resto la decisione impugnata.

minorarne ed attenuarne la difesa del patrimonio. Soltanto questa interpretazione,
del resto, è in grado di tradurre la ratio della circostanza aggravante di cui all’art.
625, comma 1, n. 4, cod. pen., da individuarsi nel più marcato disvalore che il
fatto criminoso presenta perché l’aggressione all’altrui patrimonio è compiuta con
modalità più efficaci in quanto rapide, agili, oppure scaltre ed avvedute,
dimostrative di incrementata pericolosità sociale ed in grado di menomare la difesa
delle cose.

persona offesa, frutto di causa diversa ed autonoma dal suo operato, ma si limiti
a percepirla ed a volgerla a proprio favore, inserendovi la propria azione
appropriativa del bene altrui, la fattispecie circostanziata in esame non ricorre
perché il prelievo del bene dal luogo in cui si trova non richiede nulla di più e di
diverso da quanto necessario per consumare il furto.
2. Nel caso scrutinato, del fatto che l’imputato si sia limitato a sfruttare a
proprio vantaggio l’occasione propizia offerta dalla disattenzione della persona
offesa – scesa dalla propria autovettura per verificare la foratura di uno pneumatico
e per provvedere alla relativa sostituzione -, da lui non artatamente e
preventivamente cagionata, dà conto la sentenza di primo grado che integra quella
di appello.
3. L’esclusione della aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della
Corte di appello di Napoli per la determinazione della pena per il delitto di cui
all’art. 624 cod. pen., in relazione al quale sussiste la prevista condizione di
procedibilità, essendo presente in atti la querela presentata dalla persona offesa.

P.Q.M.

Esclusa l’aggravante della destrezza, annulla la sentenza impugnata con rinvio
ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la determinazione della pena.

Così deciso il 26/02/2018.

Il Consigliere estensore

Ne consegue che, quando l’agente non determina la disattenzione della

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