Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19390 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19390 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALEOLOGO GIOVANNI N. IL 06/02/1939
avverso la sentenza n. 101/2011 GIUDICE DI PACE di PATTI, del
25/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 20/03/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Patti ha dichiarato PALEOLOGO Giovanni responsabile del delitto di minacce, commesso il 4 dicembre 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in propone doglianze in linea di fatto, laddove
il giudice del merito aveva basato la sua sentenza sulle dichiarazioni della persona offesa adeguatamente valutate. In più ha ritenuto che tali dichiarazioni fossero confermate da quelle degli
u.p.g. intervenuti. Il ricorrente cerca di accreditare una differente lettura delle emergenze processuali sostenendo che i testimoni avrebbero smentito la persona offesa; peraltro non denuncia correttamente un travisamento della prova, ma finisce per fornire una valutazione alternativa del
compendio probatorio che questa Corte non può valutare, a fronte di una sentenza adeguatamente motivata del giudice del merito.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,004.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2015.

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