Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19390 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19390 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANFILIPPO MICHELE N. IL 05/09/1976
avverso la sentenza n. 2318/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 04/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 4,=, rurt 6.1-« 2

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/04/2013

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7 sanfilippo

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Agrigento ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe
in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Bosco Calogero, commesso con
violazione delle norme sulla circolazione stradale. La pronunzia è stata confermata dalla
Corte d’appello di Palermo.
Secondo quanto ritenuto dei giudici di merito, l’imputato, alla guida di un’auto,

condotto da Bosco Calogero. Egli eseguiva la manovra senza regolare la velocità della
propria auto, ne perdeva il controllo ed urtava contro l’altro veicolo che a sua volta
impattava contro il guardrail, sbandava, invadeva l’opposta corsia di marcia ed urtava
contro un autocarro in transito. Nell’urto il ridetto Bosco riportava lesioni letali.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo due motivi.

2.1 Con il primo motivo si lamenta che la sentenza d’appello ripercorre
acriticamente l’impianto della prima decisione che risultava carente ed illogica. Si è in
particolare trascurato, quanto al nesso eziologico, che la morte è seguita non all’urto con
l’auto del ricorrente ma a seguito dell’impatto con un altro veicolo. In conseguenza
occorre ritenere che l’evento non sia collegabile alla violazione della regola cautelare
contestata al ricorrente. Si aggiunge che l’evento è stato determinato dalla condotta di
guida maldestra della vittima.
Si argomenta altresì che si è trascurato che la velocità dell’auto del ricorrente non
era elevata, che si era in rettilineo e che nessun veicolo proveniva dall’opposto senso di
marcia. Si stava compiendo quindi in una ordinaria manovra di sorpasso che non può
costituire l’antecedente dell’evento letale. L’evento è stata in realtà causato dalla
distrazione della vittima che ha avventatamente sterzato ed ha generato la catena
causale.
Si deduce inoltre che la ricostruzione dei fatti è stata basata sul racconto di una
sola parte, l’autista della autocarro coinvolto nel sinistro, certamente non equanime
rispetto agli eventi; senza approfondire i dati tecnicoscientifici. Tale teste ha narrato i fatti
in modo illogico ed inattendibile. Costui non poteva essere ritenuto ontologicamente terzo
rispetto alle parti in conflitto nel processo. Vengono a tale riguardo trascritti alcuni brani
della deposizione per mostrarne le incertezze. In assenza di concludenti indicazioni sul
punto di collisione tra le due auto nel corso del sorpasso, non vi sono elementi certi per
ricostruire la dinamica del sinistro.
Per contro l’imputato ha sempre fornito una versione lineare e plausibile dei fatti.
Ha narrato che la vittima si era accostata sulla destra durante il sorpasso, per favorirlo.
Tuttavia è finito con le ruote del lato destro fuori della sede stradale, è quindi rientrato
bruscamente verso il centro della carreggiata determinando l’urto.
La Corte d’appello ha pure omesso di tenere in conto la ricostruzione dei fatti
compiuta dal consulente tecnico di parte. In breve la Corte di merito non ha

mentre percorreva una strada statale, avviava manovra di sorpasso di altro veicolo

adeguatamente vagliato criticamente la ben plausibile versione dei fatti proposta
dall’imputato. In particolare occorre considerare che l’impatto è avvenuto tra la parte
anteriore destra dell’auto del Sanfilippo e quella posteriore sinistra della auto del Bosco.
Trascurando dati di comune esperienza, il giudice di merito ha ritenuto che tali circostanze
si spiegano con un prematuro rientro verso destra da parte dell’imputato a seguito del
sorpasso. Tale affermazione è altamente illogica perché in un’eventualità di tale genere
l’impatto avviene regolarmente tra la parte posteriore del veicolo sorpassante e la parte
anteriore di quello sorpassato. Tale ricostruzione è corroborata dalla introflessione
riscontrata nella fiancata dell’auto della vittima, indicativa di una angolazione della

2.2 Con il secondo motivo si censura la logicità della motivazione per ciò che
attiene al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche
sull’aggravante. Si è illogicamente ed immotivatamente trascurato di considerare
l’incensuratezza, il favorevole comportamento processuale, la assoluta occasionalità ed
episodicità del grave accadimento.
3. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ricostruisce i tratti essenziali della vicenda ed argomenta
in ordine all’attendibilità del teste Orlando, conducente dell’autocarro contro il quale l’auto
della vittima impanò. Costui ha potuto vedere bene lo svolgimento dei fatti, poiché la sua
posizione era rialzata rispetto a quella delle due auto. Egli ha specificato che l’auto
guidata dalla vittima procedeva nella propria corsia e non ha effettuato alcuna manovra;
ha soggiunto che l’auto dell’imputato ha sfiorato l’altra durante il sorpasso, l’ha toccata e
ne ha determinato lo sbandamento. I rilievi sulle tracce dell’urto confermano che l’impatto
è avvenuto all’altezza della parte posteriore sinistra del veicolo condotto dal Bosco. Si
aggiunge che non vi è alcuna ragione che possa giustificare l’improvviso spostamento
verso sinistra ipotizzato dalla difesa dell’imputato. A corroborare la propria
argomentazione la pronunzia riporta un brano della deposizione dell’indicato teste che
plasticamente enuncia che l’auto della vittima è stata toccata di fianco ed ha cominciato a
sbandare.
Tale ponderazione è basata su plurime acquisizioni probatorie ampiamente
dibattute nella sede di merito, si rivela conforme ai principi ed immune da vizi logici che
possano inficiarla. La ricostruzione dei fatti è alimentata da una decisiva deposizione
testimoniale non confutata dai rilievi ed anzi con essi coerente; ed appare altresì
plausibile. Per contro, il ricorrente propone nella presente sede di legittimità una
ricostruzione alternativa degli accadimenti che non può essere delibata; ed a tal fine
introduce arbitrariamente isolati frammenti del fatto.
3.1 Per ciò che attiene al bilanciamento delle circostanze la Corte di merito
considera che nessun elemento nuovo viene addotto rispetto a quelli esaminati nel primo
giudizio e ch.5.1’equivalenza consente un’equa determinazione della pena ed è conforme
alla personalità dell’imputato. Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, che non può
essere qui riconsiderato.

traiettoria verso sinistra spiegabile solo con la tesi difensiva.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna
al pagamento delle spese processuali.

Pqm
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Pietro Antonio SIRENA)

(Rocco Marco BLAIOTTA)

97X,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione

Penale

Roma 17 aprile 2013

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