Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1939 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1939 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOFFREDO LAURA N. IL 12/09/1976
avverso la sentenza n. 1774/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 21/11/2013

OSSERVA
Loffredo Laura ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Milano, in data 14-6-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp
, acc. in Milano il 18-10-2007.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in merito alla sussistenza dell’elemento
ad uno stato confusionale che le ha impedito di rendersi conto di quel che le stava
accadendo.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come costituisca mera congettura, carente di qualunque
elemento di supporto, l’asserto secondo cui l’imputata si sarebbe
inconsapevolmente allontanata dalla propria abitazione già in uno stato
confusionale che le avrebbe impedito di rendersi conto di violare gli obblighi a suo
carico , tanto più che il controllo di polizia è stato effettuato in un luogo distante da
quello in cui la Loffredo era ristretta. Dalle cadenze motivazionali della sentenza
d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una
disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo
censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di
fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende

psicologico perché l’imputata si sarebbe allontanata dall’abitazione poichè in preda

PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-11-13 .

spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

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