Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19389 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19389 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL HARTI EL NOCINE N. IL 15/03/1988
avverso la sentenza n. 12937/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/01/2014
OSSERVA
El Harti El Nocine ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Roma, in data 16-4-13, che ha confermato la pronuncia di primo grado,
con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 73 DPR 309/90
, commesso in Roma il 3-11-12.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in merito alla responsabilità poiché
degli operanti. Ingiustificatamente poi è stata negata l’applicabilità dell’art 73 co 5
DPR 309/90.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come l’imputato sia stato visto dagli operanti disfarsi di
alcuni involucri, prontamente recuperati dalla p.g. , immediatamente intervenuta.
Il dato ponderale ( 338 dosi di hashish )- sottolinea la Corte territoriale – è ostativo
all’applicabilità dell’art 73 co 5 I. stup.Dalle cadenze motivazionali della sentenza
d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una
disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo
censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di
fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
l’imputato è stato trovato privo di danaro e non si è affatto dato alla fuga , all’arrivo
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 15-1-14.