Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19388 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19388 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BORSELLINO GIUSEPPE N. IL 16/05/1975
avverso la sentenza n. 5775/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/03/2015

Borsellino Giuseppe ricorre avverso la sentenza 18.6.14 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 21.3.13 del Tribunale di kia con la quale è stato condannato, all’esito di
giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art.495 c.p., concesse attenuanti generiche, alla pena di
mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

movente per la commissione del reato, dal momento che era facilmente prevedibile che da una
semplice visura presso il PRA l’autorità intervenuta sarebbe risalita alle esatte generalità del
conducente il veicolo intestato alla società di cui l’imputato era amministratore unico.
Ove poi — conclude il ricorrente — l’imputato avesse avuto l’intenzione, nel fornire false generalità,
di prendersi burla degli operanti, il comportamento non era penalmente rilevante.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, dal momento che il giudice di appello, con motivazione del tutto congrua ed immune da
vizi di illogicità, ha evidenziato come, a prescindere dalla finalità avuta di mira (irrilevante per la
consumazione del reato), l’imputato abbia fornito agli operanti non solo un cognome diverso e
neppure facilmente confondibile (Barbagallo invece di Borsellino), ma addirittura un indirizzo
diverso da quello reale, rendendo necessario il relativo accertamento di p.g. ed integrando così gli
estremi del reato contestato.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 marzo 2015

IDEPOSiTA TA

comma 1, lett.b) c.p.p. per avere i giudici territoriali erroneamente ritenuto la sussistenza di un

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