Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19388 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19388 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIANO GIOVANNI N. IL 20/12/1993
avverso la sentenza n. 15939/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/01/2014

:

OSSERVA
Miano Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp,
dal Tribunale di Napoli, in data 8-10-12, per il reato di cui all’art 73 DPR 309/90,
commesso in Napoli il 19-2-12.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa
applicazione dell’ad 129 cpp , stante la destinazione ad uso personale dello

L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua mancata
commissione da parte dell’imputato, all’insussistenza dell’elemento soggettivo,
alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere,
alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato, al di là di una
generica ed apodittica asserzione circa la destinazione ad uso personale dello
stupefacente . Né il ricorrente indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a
disposizione del giudicante da cui sarebbe stato possibile desumere
immediatamente l’applicabilità dell’art 129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.

PQM

stupefacente.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 15-1-14.

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