Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19388 del 13/12/2016
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19388 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOVOROJDIN MARIAN N. IL 04/12/1978
avverso l’ordinanza n. 298/2015 TRIBUNALE di PADOVA, del
05/02/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
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le conclusioni del PG Dott.c_.9 ) o.
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Data Udienza: 13/12/2016
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell’esecuzione,
con ordinanza pronunciata il 5 febbraio 2016, revocava la
sospensione condizionale della pena concessa a Novorojdin Marian
con le sentenze, passate in giudicato, pronunciate dal Tribunale di
Padova il 7.1.2008, il 18.3.2011 ed il 21.6.2012, per avere il
predetto commesso in data 27.12.2012 altro reato, quello di cui
all’art. 186 co. 2 lett. B) e 2 sexies CdS, per il quale, con sentenza
definitiva del 23.1.2015, era stato condannato alla pena di mesi
quattro di arresto ed euro 800,00 di ammenda. Con la stessa
ordinanza il G.E. applicava in favore del condannato la disciplina
del reato continuato tra i reati accertati con le predette sentenze
(quelle del 7.1.2008, 18.3.2011 e 21.6.2012) rideterminando la pena
complessiva in mesi otto e giorni quindici di reclusione, mesi
quattro di arresto, euro 404,00 di ammenda ed euro 800,00 di
ammenda (in tali termini il dispositivo del provvedimento
impugnato).
2. Ricorre avverso detta ordinanza l’interessato, assistito dal
difensore di fiducia, il quale nel suo interesse ne denuncia la
illegittimità per violazione di legge (art. 168 co. 1 n. 1 c.p.) sul
rilievo che il reato contravvenzionale non comporta la revoca del
beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza del
requisito della “stessa indole”, contemplato esplicitamente dalla
norma di riferimento, tra reato precedentemente giudicato ed
assistito dal beneficio e reato posto a fondamento della revoca.
Evidenziava inoltre la difesa ricorrente che le condotte giudicate
con le sentenze oggetto del provvedimento di revoca erano risalenti
nel tempo e si collocavano in data anteriore alle pronunce
valorizzate ai fini del provvedimento in executivis, di guisa che non
potevano determinare alcuna preclusione all’applicazione della
disciplina di favore. Si doleva infine il ricorrente, col secondo
motivo di ricorso, perché a suo avviso sostanzialmente omessa la
motivazione a sostegno della revoca.
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Ed invero, è fondata, in primo luogo, la denunciata violazione di
legge là dove il G.E., nell’applicare l’art. 168 c.p., co. 1 n. 1, non ha
considerato che la revoca della sospensione condizionale della pena
può essere determinata dalla consumazione di un reato
contravvenzionale soltanto quando esso sia “della stessa indole” di
quello per il quale era stata applicata la sospensione (ex multis:
Cass., sez. 6, n. 10349, 6.2.2013, rv. 254688; sez. 1, n. 31365,
2.7.2008, rv. 240679).
Non ha inoltre considerato il G.E. che la contestuale concessione
della continuazione tra i tre reati giudicati con le sentenze delibate
ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ha
determinato la unificazione delle condotte, in relazione alle quali il
giudicante in executivis ben può provvedere all’applicazione della
medesima disciplina di favore, rientrando la pena rideterminata ai
sensi dell’art. 672 c.p.p. nei limiti edittali previsti dall’art. 163 c.p.,
co. 1, e risultando per l’effetto, attesa l’unificazione dei reati, la
possibilità di un’unica sospensione condizionale.
Altresì rilevante e potenzialmente decisivo per la corretta
valutazione giuridica della fattispecie appare infine la circostanza
che le condotte di reato prese in considerazione dal giudice
dell’esecuzione risultano commesse in epoca antecedente e non
successiva a quella della pronuncia giudiziale considerata ai fini
della revoca (la sentenza del 2011 ha giudicato un fatto del 2006,
mentre la sentenza presa in considerazione ai fini della revoca della
sospensione condizionale è stata pronunciata nel 2008).
4. Di qui, alla stregua delle considerazioni sin qui sviluppate,
l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al giudice
territoriale per nuovo esame che, corretto l’errore di diritto relativo
alla efficacia, ai fini della revoca di cui all’art. 168 c.p., di un nuovo
reato contravvenzionale, risolva l’incidente di esecuzione venuto in
decisione prendendo in considerazione i profili caratterizzanti la
fattispecie ignorati dal giudice della decisione cassata: la
unificazione dei reati valutati ai sensi dell’art. 671 c.p.p. ed 81 c.p.,
3. L’ordinanza va annullata con rinvio.
la successione temporale della consumazione dei reati in
riferimento alle sentenze eventualmente giustificative della revoca,
le cinque pronunce con le quali risultano riconosciute altrettante
sospensioni condizionali.
P. T. M.
Così deciso in Roma, addì 13 dicembre 2016
Il Presidente
Il cons. est.
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la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di Padova.