Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19388 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19388 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EBOIGODIN STELLA ANITA N. IL 21/09/1972
avverso la sentenza n. 232/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
04/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.catuAle,
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che ha concluso per _p’ Qm tteuu20 cou.
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fa->i (1-01-5(2<-0- dta ot.12 oe.014.0 rq- c-eavA../ 1 i Data Udienza: 05/04/2013 Ritenuto in fatto Con sentenza del 4/10/2012 la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza del giudice di primo grado con la quale Ebogoidin Stella Anita era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 73 dpr 309/90, relativo alla detenzione illecita di 119,77 grammi di cocaina, oltre che del reato di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto da persona non identificata un passaporto e 9 permessi L'accertamento della responsabilità era avvenuto anche sulla base delle dichiarazioni confessorie rese dalla imputata. I giudici di merito concedevano le attenuanti generiche, ma negavano alla predetta le circostanze attenuanti previste dall'art. 73 co.V e co. VII DPR 309/90 in ragione , quanto alla prima, del dato ponderale non esiguo della sostanza e, quanto alla seconda, del fatto che l'imputata non aveva indicato concrete circostanze atte a identificare coloro che a suo dire l'avevano ingaggiata per il traffico dello stupefacente. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata. Deduce con il primo motivo inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 2 c.p. e all'art. 4 bis co.1 lett. a) I. 49/2004. Osserva che la richiamata legge aveva determinato la riduzione del minimo edittale da otto a sei anni di reclusione e che la Corte d'Appello aveva omesso di applicare detta nuova soglia minima, sulla scorta dell'apodittica motivazione secondo la quale la pena non era suscettibile di essere ulteriormente ridotta in virtù di un automatismo nei processi ancora sub iudice. Rilevava che il giudice di primo grado aveva motivatamente contenuto la pena base nel minimo edittale, talché era ravvisabile una violazione del principio del favor rei che impone, in forza dell'art. 2 co 4 c.p., l'applicazione retroattiva della norma più favorevole. Con ulteriore motivo rileva vizio motivazionale per aver il giudice d'appello operato una dosimetria della pena differente rispetto a quella indicata e motivata in primo grado, fondandosi esclusivamente su due precedenti penali risalenti al 2004, senza offrire alcuna altra indicazione riguardo agli elementi valutabili ex art. 133 c.p. ai fini della determinazione della pena. Considerato in diritto E fondata la prima ragione di doglianza del ricorso. La ricorrente, infatti, si duole del fatto che la Corte di merito, nel confermare il regime sanzionatorio irrogato in primo grado, non abbia tenuto conto della sopravvenuta normativa in tema di stupefacenti (I. 21 febbraio 2006, n. 49), che, novellando la previsione dell'art. 73 nella parte relativa alla pena, aveva diminuito il minimo edittale 2 internazionali di guida in bianco. da otto a sei anni di reclusione. La mancata considerazione della novella ha avuto un riflesso diretto sul calcolo della pena, che, nel ribadire il meccanismo di determinazione stabilito in prime cure, in epoca antecedente alla stessa modifica normativa, ha preso le mosse da un minino edittale diverso e più grave di quello considerato dal primo giudice, realizzandosi così un'inammissibile reformatio in peius. Ed invero, il Tribunale di Padova, con sentenza dell'11/6/2003, nel determinare la sanzione inflitta all'imputata nella misura minima consentita secondo la disciplina all'epoca vigente, ha considerazione delle complessive modalità e circostanze dell'azione criminosa, tali da far ritenere la prevenuta non già come persona inserita stabilmente nell'ambiente del traffico di sostanza stupefacente ma bensì come soggetto che si è episodicamente prestato, per le disagiate condizioni economiche e personali, a compiere un'attività criminosa". Sulla pena base così determinata sono state calcolate le diminuzioni per attenuanti generiche e per il rito abbreviato. Alla luce di ciò il giudice di appello avrebbe dovuto tener conto della novella, anche ex officio, trattandosi di più favorevole trattamento sanzionatorio, secondo i principi di cui all'art. 2 c.p. Va richiamato in questa sede l'enunciato di Cass. 4790/2010: "secondo l'insegnamento di questa Corte regolatrice il nuovo regime, intervenuto dopo la sentenza di condanna di primo grado, non obbliga il giudice a rimodulare in senso favorevole al reo la misura della sanzione inflitta solo quando il primo giudice abbia determinato la pena in misura superiore al minimo edittale (cfr. Cass. sez. 2, 5.3.2010, n. 12344, rv. 246857; cfr., a contrario, anche Cass. sez. 4, 25.11.2009, n. 48334, rv. 245739j? Principio di diritto questo che - nell'ipotesi, come quella di specie, in cui il primo giudice, ai fini dell'applicazione del meccanismo della continuazione, abbia fissato la pena base nel minimo edittale antecedente alla modifica - va ovviamente inteso nel senso dell'obbligatorietà della rideterminazione". Per le ragioni indicate la sentenza va annullata in parte qua, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia che, nel rideterminare la pena, si atterrà al principio suindicato. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito a seguito dell'accoglimento del primo. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia. Così deciso in Roma il 5/4/2013 Il Con gliere reatore e. li iti,d0r3 Il Presiden CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE atte espressamente statuito che "la pena viene contenuta nel minimo edittale in

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