Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19387 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19387 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TARANTO
nei confronti di:
ANGELINI PIETRO N. IL 01/02/1969
avverso la sentenza n. 71/2011 GIUDICE DI PACE di MARTINA
FRANCA, del 10/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
(1.44- R2.1044D
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. crò
che ha concluso per c~.441414.4.014flo cou, Avvi

Udito, per la p
Udit i dife or Avv.

ivile, l’Avv

Data Udienza: 05/04/2013

Fatto e diritto
Angelini Pietro era tratto a giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Martina Franca, a
seguito di citazione disposta dal Pubblico Ministero, per rispondere del delitto di cui
all’art. 590 comma II e III c.p. perché, per negligenza, imprudenza e imperizia e in
violazione della normativa in materia di circolazione dei veicoli, alla guida
dell’autoveicolo AR GT tg. CM410 WF, mentre percorreva via Raggi, giunto
all’intersezione con via Di Giuseppe, si immetteva nella stessa omettendo di dare la
Giuseppe, cagionando al conducente Carrieri Leo lesioni personali lievi (fatto del
11/1/2010).
Con sentenza del 10/10/2011 il Giudice, dato atto della ritualità della notifica alla
persona offesa del verbale della precedente udienza, nella quale era dato avvertimento
alla stessa che la mancata e ingiustificata partecipazione all’udienza sarebbe stata
valutata come tacita remissione di querela, constatata l’assenza della predetta e
l’accettazione della remissione tacita da parte dell’imputato presente, dichiarava estinto
il reato.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la
Corte d’Appello di Lecce, deducendo violazione di legge e, in particolare, dell’art. 152
c.p. Osservava che la mancata comparizione del querelante non poteva essere ritenuta
integrare una remissione tacita di querela, poiché, come affermato dalle S.U. con
decisione 46088/2008, non poteva essere ritenuta incompatibile con la volontà di
persistere nella stessa, richiedendosi la manifestazione non equivoca del proposito di
abbandonare l’istanza di punizione.
Il ricorso è fondato alla luce del chiaro principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa
Corte, al quale si rinvia ( Cass. Sez. U, Sentenza n. 46088 del 30/10/2008 Rv. 241357:
Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta
dal PM, ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante – pur
previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso
della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà
di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152,
comma secondo, cod. pen.”).
Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata e va disposto il rinvio al Giudice di
Pace di Martina Franca per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Martina Franca per
l’ulteriore corso.
Così Eieciso in Roma il 5/4/2013
Il Co sigliere relatore
j,
2

precedenza all’autovettura Matiz Daewoo tg BG 654 AG che percorreva la via Di

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

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