Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19386 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19386 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AGUANO SIMONE N. IL 15/11/1984
avverso la sentenza n. 7804/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
26/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/01/2014

OSSERVA

D’Aguano Simone ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444
cpp, dal Tribunale di Roma, in data 26-4-13 , per il reato di cui all’art 73 DPR
309/90 .

L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla né indica in alcun modo i motivi ostativi alla
condanna , limitandosi ad affermare apoditticamente la mancanza di una valida
motivazione.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 15-1-14.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

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